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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SETTIMO I PROCESSI
    • PARTE SECONDA IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
      • SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
        • TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586)
          • CAPITOLO II  PROVA DOCUMENTALE
            • Articolo 2 - Produzione dei documenti
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Articolo 2 - Produzione dei documenti

Can. 1544 - I documenti non hanno forza probante in giudizio, se non siano originali o esibiti in esemplare autentico e consegnati alla cancelleria del tribunale, perché possano essere esaminati dal giudice e dalla parte avversa.

Can. 1545 - Il giudice può ordinare che sia esibito nel processo un documento comune ad entrambe le parti.

Can. 1546 - §1. Nessuno è tenuto a produrre documenti, anche se comuni, che non possono essere esibiti senza pericolo di danno a norma del  [link] can. 1548, §2, n. 2, o senza pericolo di violazione del segreto che si deve mantenere.

§2. Se tuttavia è possibile descrivere almeno una piccola parte del documento o produrla in esemplare senza gli inconvenienti menzionati, il giudice può ordinarne l'esibizione.




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