Articolo 2 - Presentazione ed
esclusione dei testimoni
Can. 1551 - La
parte che ha fatto venire in giudizio un testimone può rinunciare alla sua
escussione; ma la parte avversa può chiedere che ciononostante il teste sia
interrogato.
Can. 1552 - §1.
Quando si chiede la prova tramite testimoni, siano indicati al tribunale i loro
nomi e il domicilio.
§2. Si esibiscano, entro il termine stabilito dal
giudice, i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio dei
testimoni; altrimenti si ritenga abbandonata la richiesta.
Can. 1553 - Spetta
al giudice limitare il numero troppo grande di testimoni.
Can. 1554 - Prima
che i testimoni siano interrogati, dei loro nominativi siano informate le
parti; che se ciò, a prudente valutazione del giudice non sia possibile senza
grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della pubblicazione delle
deposizioni testimoniali.
Can. 1555 - Fermo
restando il disposto del [link] can. 1550, una parte
può chiedere che un testimone sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa per
l'esclusione prima dell'escussione del medesimo.
Can. 1556 - La
citazione del testimone avviene con un decreto del giudice legittimamente
notificato.
Can. 1557 - Il
testimone regolarmente citato compaia o renda nota al giudice la causa della
sua assenza.
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