Articolo 3 - L'esame dei testimoni
Can. 1558 - §1. I
testimoni devono essere interrogati nella sede stessa del tribunale, salvo
diverso parere del giudice.
§2. I Cardinali, i Patriarchi, i Vescovi e quelli che
secondo il diritto del loro paese godono di egual beneficio, siano uditi nel
luogo scelto da essi stessi.
§3. Il giudice decida dove devono essere uditi coloro
ai quali, per la distanza, la malattia o altro impedimento, sia impossibile o
difficile raggiungere la sede del tribunale, ferme restando le disposizioni dei
cann. [link] 1418 e [link] 1469,
§2.
Can. 1559 - Le
parti non possono assistere all'esame dei testimoni, a meno che il giudice non
abbia ritenuto di doverle ammettere.
Possono tuttavia assistervi i loro avvocati o
procuratori, a meno che il giudice per circostanze di cose e di persone non
abbia ritenuto doversi procedere in segreto.
Can. 1560 - §1. I
testimoni devono essere esaminati uno ad uno separatamente.
§2. Se i testimoni sono discordi in cosa grave tra di
loro o con una parte, il giudice può riunire tra loro o mettere a confronto
coloro che sono in contraddizione, rimossi, per quanto è possibile, dissidi e
scandalo.
Can. 1561 - L'esame
del testimone viene fatto dal giudice, o da un suo delegato o uditore, che deve
essere assistito dal notaio; di conseguenza le parti, il promotore di
giustizia, il difensore del vincolo, o gli avvocati che intervengano
nell'esame, se hanno altre domande da fare al testimone, queste non le facciano
al testimone ma al giudice o a chi ne fa le veci, perché le rivolga lui stesso,
salvo la legge particolare non disponga altrimenti.
Can. 1562 - §1. Il
giudice ricordi al teste il grave obbligo di dire tutta e sola la verità.
§2. Il giudice faccia giurare il testimone secondo il
[link] can. 1532; che se il testimone si rifiuti di
prestarlo, lo ascolti senza che abbia giurato.
Can. 1563 - Il
giudice comprovi innanzitutto l'identità del testimone; domandi quale rapporto
egli abbia con le parti, e facendogli specifiche domande sulla causa, lo
interroghi anche sulle fonti della sua conoscenza e quando precisamente seppe
le cose che asserisce.
Can. 1564 - Le
domande siano brevi, appropriate all'intelligenza di colui che deve essere
interrogato, non includano più elementi insieme, non siano cavillose, non siano
subdole, non suggeriscano la risposta, escludano qualunque offesa e riguardino
la causa di cui si tratta.
Can. 1565 - §1. Non
si comunichino in precedenza ai testimoni le domande.
§2. Se tuttavia la materia su cui si deve deporre sia
così lontana nella memoria da non poter essere affermata con certezza dal
testimone senza essergli precedentemente richiamata, il giudice, quando ritenga
che lo si possa fare senza pericolo, prevenga il testimone su qualche
particolare.
Can. 1566 - I
testimoni facciano la testimonianza a voce, senza leggere, a meno che non si
tratti di dati numerici o di conti; in tal caso potranno consultare gli appunti
che abbiano portato con sé.
Can. 1567 - §1. La
risposta deve essere immediatamente redatta per iscritto dal notaio e deve
riferire le stesse parole della testimonianza prodotta, almeno per quanto
concerne direttamente la materia del giudizio.
§2. Può essere ammesso l'uso del magnetofono, purché
le risposte siano successivamente trascritte e firmate, se possibile, da coloro
che hanno deposto.
Can. 1568 - Il
notaio riferisca in atti sul giuramento fatto, dispensato o rifiutato, sulla
presenza delle parti, sulle domande aggiunte d'ufficio e in genere su tutti i
fatti degni di menzione eventualmente accaduti durante l'escussione dei
testimoni.
Can. 1569 - §1. Al
termine dell'interrogatorio deve essere letto al testimone quanto della sua
deposizione il notaio redasse per iscritto o fargli ascoltare al magnetofono
ciò che fu registrato, concedendogli facoltà di aggiungere, sopprimere,
correggere e variare.
§2. Infine il testimone, il giudice e il notaio devono
sottoscrivere l'atto.
Can. 1570 - I testimoni,
benché già esaminati, potranno, ad istanza della parte o d'ufficio, prima che
gli atti o le testimonianze siano pubblicate, essere nuovamente chiamati a
testimoniare, se il giudice lo ritenga necessario o vantaggioso, purché non vi
sia pericolo di qualsiasi segreta intesa o di corruzione.
Can. 1571 - Ai
testimoni, secondo un'equa tassazione stabilita dal giudice, si devono
rifondere sia le spese fatte sia il guadagno che essi persero per rendere la testimonianza.
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