TITOLO IV
GLI ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI (Cann. 35
– 93)
CAPITOLO I
NORME COMUNI
Can. 35 - L'atto
amministrativo singolare, si tratti di un decreto o di un precetto oppure si
tratti di un rescritto, può essere prodotto, entro i limiti della sua
competenza, da colui che gode di potestà esecutiva, fermo restando il disposto
del [link] can. 76, §1.
Can.
36 - §1. L'atto amministrativo è da
intendersi secondo il significato proprio delle parole e l'uso comune del
parlare; nel dubbio, gli atti che si riferiscono alle liti o che riguardano le
pene da comminare o da infliggere, oppure restringono i diritti della persona,
o che ledono i diritti acquisiti, o che sono contrari a una legge a vantaggio
dei privati, sono sottoposti a interpretazione stretta; tutti gli altri a
interpretazione larga.
§2. Un atto amministrativo non deve essere esteso ad
altri casi al di fuori di quelli espressi.
Can. 37 - L'atto amministrativo,
che riguarda il foro esterno, si deve consegnare per iscritto; così pure il
relativo atto di esecuzione, se viene fatto in forma commissoria.
Can. 38 - L'atto
amministrativo, anche se si tratta di un rescritto dato Motu proprio, è privo
di effetto nella misura in cui lede un diritto acquisito oppure è contrario a
una legge o a una consuetudine approvata, a meno che l'autorità competente non
abbia aggiunto espressamente una clausola derogatoria.
Can. 39 - Le
condizioni nell'atto amministrativo allora soltanto si reputano aggiunte per la
validità, quando sono espresse per mezzo delle congiunzioni "si",
"nisi", "dummodo".
Can. 40 -
L'esecutore di un atto amministrativo espleta invalidamente il suo incarico,
prima di aver ricevuto la lettera e di averne controllato l'autenticità e
l'integrità, a meno che non ne sia stata a lui trasmessa previamente la notizia
per autorità di colui che ha emesso l'atto.
Can. 41 -
L'esecutore dell'atto amministrativo cui viene affidato il semplice còmpito
dell'esecuzione, non può negare l'esecuzione di tale atto, a meno che non
appaia manifestamente che l'atto medesimo è nullo o per altra grave causa non
può essere sostenuto, oppure che le condizioni apposte nello stesso atto
amministrativo non furono adempiute; se tuttavia l'esecuzione dell'atto
amministrativo sembri inopportuna a motivo delle circostanze di persona o di
luogo, l'esecutore interrompa l'esecuzione; ma in questi casi ne informi
immediatamente l'autorità che ha emesso l'atto.
Can. 42 -
L'esecutore dell'atto amministrativo deve procedere a norma del mandato; se
però non avrà adempiuto le condizioni essenziali apposte nella lettera e non
avrà osservato la procedura sostanziale, l'esecuzione è invalida.
Can. 43 -
L'esecutore dell'atto amministrativo può farsi sostituire da un altro a suo
prudente arbitrio, a meno che la sostituzione non sia stata proibita, o non sia
stata scelta l'abilità specifica della persona, o non sia stata prestabilita la
persona del sostituto; in questi casi però è lecito all'esecutore affidare ad
un altro gli atti preparatori.
Can. 44 - L'atto
amministrativo può essere mandato ad esecuzione anche dal successore
nell'ufficio dell'esecutore, a meno che non sia stata scelta l'abilità
specifica della persona.
Can. 45 - È lecito
all'esecutore, se ha errato in qualche modo nell'esecuzione dell'atto
amministrativo, mandarlo di nuovo ad esecuzione.
Can. 46 - L'atto
amministrativo non cessa venuto meno il diritto di colui che lo stabilisce,
eccetto che non sia disposto espressamente altro dal diritto.
Can. 47 - La revoca
dell'atto amministrativo per mezzo di un altro atto amministrativo
dell'autorità competente ottiene effetto unicamente dal momento in cui viene
legittimamente notificato alla persona per la quale è stato dato.
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