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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SETTIMO I PROCESSI
    • PARTE SECONDA IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
      • SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
        • TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586)
          • CAPITOLO III  TESTIMONI E TESTIMONIANZE
            • Articolo 4 - Forza probante delle testimonianze
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Articolo 4 - Forza probante delle testimonianze

Can. 1572 - Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione: 1) quale sia la condizione e l'onestà della persona; 2) se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri; 3) se il testimone sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso; 4) se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.

Can. 1573 - La deposizione di un solo testimone non può fare fede piena, a meno che non si tratti di un testimone qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro.




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