CAPITOLO IV
I PERITI
Can. 1574 - Ci si
deve servire dell'opera dei periti, ogniqualvolta, secondo il disposto del
diritto o del giudice è necessario il loro esame o il parere, fondato sulle
regole della pratica e della scienza, per provare qualche fatto o per conoscere
la vera natura di una qualche cosa.
Can. 1575 - Spetta
al giudice nominare i periti, udite le parti o su loro proposta, oppure, se del
caso, accettare relazioni già fatte da altri periti.
Can. 1576 - I
periti vengono esclusi o possono essere ricusati per le stesse cause per le
quali sono esclusi o ricusati i testimoni.
Can. 1577 - §1. Il
giudice, atteso quanto i contendenti abbiano eventualmente prodotto, definisca
con suo decreto i singoli punti sui quali si deve svolgere l'opera del perito.
§2. Al perito devono essere trasmessi gli atti di
causa e gli altri documenti e sussidi di cui può aver bisogno per eseguire
correttamente e fedelmente il suo compito.
§3. Il giudice, udito il perito stesso, stabilisca il
tempo entro il quale dovrà essere espletato l'esame e presentata la relazione.
Can. 1578 - §1. I
periti facciano ciascuno la propria relazione distinta da quella degli altri, a
meno che il giudice non ordini che se ne faccia una sola che i singoli periti
dovranno sottoscrivere; se ciò avvenga, si annotino diligentemente le
differenze dei pareri, se ce ne fossero.
§2. I periti devono indicare con chiarezza con quali
documenti o in quali altri modi idonei abbiano accertato l'identità delle
persone, delle cose o dei luoghi, secondo quale metodo e criterio abbiano
proceduto nell'espletare il compito loro richiesto, e soprattutto su quali argomenti
si fondino le loro conclusioni.
§3. Il perito può essere convocato dal giudice perché
fornisca le spiegazioni che sembrino ulteriormente necessarie.
Can. 1579 - §1. Il
giudice valuti attentamente non soltanto le conclusioni dei periti, anche se
concordi, ma tutte le altre circostanze della causa.
§2. Quando espone le ragioni della decisione, deve
esprimere quali argomenti lo hanno indotto ad ammettere o a respingere le
conclusioni dei periti.
Can. 1580 - Ai
periti devono essere pagate le spese e gli onorari, che il giudice deve
stabilire secondo onestà e giustizia, osservato il diritto particolare.
Can. 1581 - §1. Le
parti possono designare periti privati, i quali devono essere approvati dal
giudice.
§2. Questi, se il giudice li ammette, possono
esaminare, nella misura in cui sia necessario, gli atti di causa, e prendere
parte all'esecuzione della perizia; possono poi sempre presentare la loro
relazione.
|