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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SETTIMO I PROCESSI
    • PARTE SECONDA IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
      • SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
        • TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586)
          • CAPITOLO V  ACCESSO E ISPEZIONE GIUDIZIARIA
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CAPITOLO V

 ACCESSO E ISPEZIONE GIUDIZIARIA

Can. 1582 - Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di recarsi in qualche luogo o d'ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciò che nell'ispezione deve essergli messo a disposizione.

Can. 1583 - Dell'ispezione fatta si rediga uno strumento.




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