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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SETTIMO I PROCESSI
    • PARTE SECONDA IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
      • SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
        • TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586)
          • CAPITOLO VI  LE PRESUNZIONI
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CAPITOLO VI

 LE PRESUNZIONI

Can. 1584 - La presunzione è la deduzione probabile da un fatto certo di una cosa incerta; è detta iuris la presunzione che viene stabilita dalla legge stessa; è detta hominis quella che è formulata dal giudice.

Can. 1585 - Chi ha dalla sua parte una presunzione iuris, viene liberato dall'onere della prova, che ricade sulla parte avversa.

Can. 1586 - Il giudice non formuli presunzioni, che non sono stabilite dal diritto, se non sulla base di un fatto certo e determinato, direttamente connesso con il fatto che è oggetto della controversia.

 




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