TITOLO V
LE CAUSE INCIDENTALI (Cann. 1587 –
1597)
Can. 1587 - Si ha
una causa incidentale ogni qualvolta, cominciato il giudizio con la citazione,
viene proposta una questione, la quale, benché non contenuta espressamente nel
libello introduttorio della lite, risulta tuttavia così pertinente alla causa
da dover essere per lo più risolta prima della questione principale.
Can. 1588 - La
causa incidentale si propone per iscritto o a voce, indicato il nesso che
intercorre tra essa e la causa principale, avanti al giudice competente a
decidere la causa principale.
Can. 1589 - §1. Il
giudice, accolta la domanda e udite le parti, decida con la massima celerità se
la questione incidentale proposta sembri aver fondamento ed essere connessa al
giudizio principale, oppure se la si debba respingere fin da principio; e,
posto che l'ammetta, se sia di tal gravità da dover essere risolta con sentenza
interlocutoria oppure con decreto.
§2. Se poi giudichi non doversi risolvere la questione
incidentale prima della sentenza definitiva, stabilisca che di essa si tenga
conto quando si deciderà la causa principale.
Can. 1590 - §1. Se
la questione incidentale deve essere risolta con sentenza, si osservino le
norme circa il processo contenzioso orale, a meno che il giudice non ritenga
diversamente, attesa la gravità della cosa.
§2. Se poi la questione incidentale deve essere
risolta con decreto, il tribunale può affidare la cosa a un uditore o al
presidente.
Can. 1591 - Prima
che si concluda la causa principale il giudice o il tribunale possono,
intervenendo una ragione giusta, revocare o riformare il decreto o la sentenza
interlocutoria, sia ad istanza di una parte, sia d'ufficio, udite le parti.
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