CAPITOLO I
LE PARTI CHE
NON SI PRESENTANO IN GIUDIZIO
Can. 1592 - §1. Se
la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la
sua assenza, o non rispose a norma del [link] can. 1507, §1, il
giudice la dichiari assente dal giudizio e decida che la causa, osservato
quanto è prescritto, proceda fino a sentenza definitiva e alla sua esecuzione.
§2. Prima che si emani il decreto di cui al §1, deve
constare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la
citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.
Can. 1593 - §1. La
parte convenuta se in seguito si presenti in giudizio o abbia risposto prima
della decisione della causa, può addurre conclusioni e prove, fermo restando il
disposto del [link] can. 1600; il giudice eviti però
che il giudizio si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non
necessari.
§2. Benché non si sia presentata in giudizio né abbia
risposto prima della decisione della causa, può servirsi delle impugnazioni
contro la sentenza; se poi provi di essere stata trattenuta da un legittimo
impedimento, che senza sua colpa non le fu possibile dimostrare, può anche
servirsi della querela di nullità.
Can. 1594 - Se
l'attore non comparve nel giorno ed ora fissati per la contestazione della lite
né addusse idonea scusa: 1) il giudice lo citi una seconda volta; 2) se
l'attore non obbedì alla nuova citazione, si presume abbia rinunciato
all'istanza a norma dei cann. [link] 1524-1525; 3)
se in seguito voglia intervenire nel processo, si osservi il
[link] can. 1593.
Can. 1595 - §1. La
parte assente dal giudizio, sia l'attore sia il convenuto, che non abbia dimostrato
di avere un giusto impedimento, è obbligata sia a pagare le spese della lite
che furono fatte a motivo della sua assenza, sia anche, se necessario, a
indennizzare l'altra parte.
§2. Se l'attore e il convenuto furono assenti dal
giudizio, sono in solido tenuti all'obbligo di pagare le spese della lite.
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