TITOLO
VI
LA PUBBLICAZIONE
DEGLI ATTI, LA CONCLUSIONE IN CAUSA E LA DISCUSSIONE DELLA CAUSA
(Cann. 1598 – 1606)
Can. 1598 - §1.
Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro
avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora
sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo
chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il
bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere,
garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche
atto non sia fatto conoscere a nessuno.
§2. Per completare le prove le parti possono
presentarne altre al giudice; acquisite le quali, se necessario a parere del
giudice, avrà nuovamente luogo il decreto di cui al §1.
Can. 1599 - §1.
Espletato tutto quanto riguarda le prove da produrre, si addiviene alla
conclusione in causa.
§2. Questa conclusione si ha ogniqualvolta o le parti
dichiarano di non aver null'altro da addurre, o il tempo utile stabilito dal
giudice per produrre le prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere
sufficientemente istruita la causa.
§3. Sulla compiuta conclusione in causa, in qualunque
modo essa sia avvenuta, il giudice emetta un decreto.
Can. 1600 - §1.
Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare ancora gli stessi o altri
testimoni, oppure ordinare altre prove che in precedenza non furono richieste,
soltanto: 1) nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se
tutte le parti vi consentano; 2) nelle altre cause, udite le parti e purché vi
sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di
subornazione; 3) in tutte le cause, ogni qualvolta è probabile che, se la nuova
prova non sia ammessa, si avrà una sentenza ingiusta per le ragioni di cui al
[link] can. 1645, §2, nn. 1-3.
§2. Il giudice può inoltre ordinare o ammettere che
sia prodotto un documento, che, senza colpa dell'interessato, non poté essere
prodotto in precedenza.
§3. Le nuove prove siano pubblicate, osservato il
[link] can. 1598, §1.
Can. 1601 - Fatta
la conclusione in causa, il giudice stabilisca un congruo spazio di tempo per
presentare le difese e le osservazioni.
Can. 1602 - §1.
Difese e osservazioni siano scritte, a meno che il giudice, d'accordo con le
parti, non reputi sufficiente il dibattimento durante la seduta del tribunale.
§2. Se le difese con i documenti principali vengono
stampati, è richiesta la licenza previa del giudice, salvo l'obbligo del
segreto se ve ne sia alcuno.
§3. Per l'ampiezza della difesa, il numero degli
esemplari ed altri particolari del genere, si osservi il regolamento del
tribunale.
Can. 1603 - §1.
Comunicate vicendevolmente le difese e le osservazioni, all'una e all'altra
parte è consentito presentare delle risposte entro un breve spazio di tempo
stabilito dal giudice.
§2. Le parti abbiano questo diritto una sola volta, a
meno che al giudice per una causa grave non sembri lo si debba concedere un'altra
volta; in tal caso allora la concessione fatta ad una parte si intende fatta
anche all'altra.
§3. Il promotore di giustizia e il difensore del
vincolo hanno diritto di replicare nuovamente alle risposte delle parti.
Can. 1604 - §1. È
assolutamente proibito alle parti, ai loro avvocati o anche ad altri di dare al
giudice informazioni, che rimangano fuori dagli atti di causa.
§2. Se la discussione della causa è fatta per
iscritto, il giudice può stabilire che vi sia durante la seduta del tribunale
un moderato dibattimento orale per mettere in chiaro alcune questioni.
Can. 1605 - Al
dibattimento orale di cui ai cann. [link] 1602, §1 e
[link] 1604, §2, sia presente il notaio al fine di
riferire immediatamente per iscritto, se il giudice lo ordini o la parte lo
chieda; il giudice acconsenta, sulle cose discusse e decise.
Can. 1606 - Se le
parti abbiano trascurato di preparare in tempo utile la loro difesa o si
rimettano alla scienza e coscienza del giudice, questi, se dagli atti e da
quanto è stato dimostrato ritenga palesemente provata la causa, potrà
immediatamente pronunciare la sentenza, dopo aver tuttavia richiesto le
osservazioni del promotore di giustizia e del difensore del vincolo, se
intervengono nel giudizio.
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