TITOLO VII
I PRONUNCIAMENTI DEL GIUDICE (Cann. 1607 –
1618)
Can. 1607 - La
causa trattata per via giudiziaria, se è principale viene decisa dal giudice
con sentenza definitiva; se è incidentale con sentenza interlocutoria, fermo
restando il disposto del [link] can. 1589, §1.
Can. 1608 - §1. Per
pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la
certezza morale su quanto deve decidere con essa.
§2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli
atti e da quanto è stato dimostrato.
§3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la
sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l'efficacia di
talune prove.
§4. Il giudice che non abbia potuto conseguire quella
certezza, sentenzi che non consta del diritto dell'attore e prosciolga il
convenuto, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del
diritto, nel qual caso si deve pronunciare a favore della medesima.
Can. 1609 - §1. Nel
tribunale collegiale, il presidente del collegio stabilisca il giorno e l'ora
in cui i giudici devono ritrovarsi per la decisione, e salvo una causa
peculiare non suggerisca altrimenti, la riunione si tenga nella sede stessa del
tribunale.
§2. Fissata la data della riunione, i singoli giudici
portino per iscritto le loro conclusioni in merito alla causa e le ragioni sia
in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive
conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate
agli atti di causa.
§3. Dopo aver invocato il nome di Dio, esposte per
ordine le conclusioni dei singoli secondo la precedenza, in modo tuttavia che
si abbia sempre inizio con il ponente o relatore della causa, si apra la
discussione sotto la guida del presidente del tribunale, soprattutto per
concordare insieme ciò che si deve stabilire nella parte dispositiva della
sentenza.
§4. Nella discussione poi a ciascuno è permesso di
recedere dalla sua precedente conclusione. Il giudice tuttavia se non intende
accedere alla decisione degli altri può esigere che, se vi sia l'appello, le
sue conclusioni siano trasmesse al tribunale superiore.
§5. Che se i giudici o non vogliono o non possono
addivenire a sentenza nella prima discussione, la decisione può essere
differita ad una nuova riunione da tenersi non oltre una settimana, a meno che
a norma del [link] can. 1600 non si debba completare
l'istruttoria della causa.
Can. 1610 - §1. Se
il giudice è unico scriverà lui stesso la sentenza.
§2. Nel tribunale collegiale è il ponente o relatore a
scrivere la sentenza, desumendo le motivazioni da quelle addotte dai singoli
giudici durante la discussione, a meno che i giudici a maggioranza non abbiano
stabilito le motivazioni da preferirsi; la sentenza infine dovrà essere
sottoposta alla approvazione dei singoli giudici.
§3. La sentenza deve essere pubblicata non oltre un
mese dal giorno in cui la causa fu decisa, a meno che, nel tribunale
collegiale, i giudici per una grave ragione non abbiano stabilito un tempo più
lungo.
Can. 1611 - La
sentenza deve: 1 definire la controversia discussa avanti al tribunale, dando
una congrua risposta ai singoli dubbi; 2) determinare quali siano gli obblighi
delle parti sorti dal giudizio, e in quale modo debbano essere adempiuti; 3)
esporre le ragioni ossia i motivi, in diritto e in fatto, sui quali si fonda la
parte dispositiva della sentenza; 4) decidere sulle spese processuali.
Can. 1612 - §1. È
necessario che la sentenza, dopo l'invocazione del Nome di Dio, esprima per
ordine quale sia il giudice o il tribunale; chi sia l'attore, la parte
convenuta, il procuratore, indicandone correttamente i nominativi e i domicili,
chi sia il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se ebbero parte
nel giudizio.
§2. Deve quindi riferire brevemente la fattispecie con
le conclusioni delle parti e la formulazione dei dubbi.
§3. A queste cose faccia seguito la parte dispositiva
della sentenza, premesse le ragioni sulle quali si regge.
§4. Si chiuda con l'indicazione del giorno e del luogo
in cui fu pronunciata, con le firme del giudice, o, se il tribunale è
collegiale, di tutti i giudici e del notaio.
Can. 1613 - Le
regole sopra riferite circa la sentenza definitiva, devono essere adattate
anche all'interlocutoria.
Can. 1614 - La
sentenza sia al più presto pubblicata, indicati i modi secondo i quali la si
può impugnare; essa non ha alcun valore prima della pubblicazione, anche se la
parte dispositiva, permettendolo il giudice, fu resa nota alle parti.
Can. 1615 - La
pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare
alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l'esemplare
stesso a norma del [link] can. 1509.
Can. 1616 - §1. Se
nel testo della sentenza sia sfuggito un errore di calcolo o vi sia stato un
errore materiale nella trascrizione della parte dispositiva oppure nel riferire
i fatti o le petizioni delle parti o sia stato omesso quanto richiede il
[link] can. 1612, §4, la sentenza deve essere
corretta o completata dal tribunale stesso che l'ha emanata, sia ad istanza
della parte sia d'ufficio, udite tuttavia le parti e con decreto apposto in
calce alla sentenza.
§2. Se una delle parti fa opposizione, la questione
incidentale sia definita per decreto.
Can. 1617 - Tutti
gli altri pronunciamenti del giudice oltre alla sentenza, sono decreti, che,
salvo non siano mere ordinanze, non hanno valore, se non esprimano almeno
sommariamente i motivi oppure rinviino ai motivi espressi in un altro atto.
Can. 1618 - La
sentenza interlocutoria o il decreto hanno valore di sentenza definitiva se
impediscono il giudizio o pongono fine al giudizio stesso o ad un grado di esso,
nei riguardi di almeno una delle parti in causa.
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