TITOLO VIII
IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA (Cann. 1619 –
1640)
CAPITOLO I
QUERELA DI
NULLITÀ CONTRO LA SENTENZA
Can. 1619 - Fermi
restando i cann. [link] 1622 e
[link] 1623, la nullità degli atti stabilita dal
diritto positivo, che pur essendo nota alla parte proponente la querela non fu
denunziata al giudice prima della sentenza, si considera sanata per mezzo della
sentenza stessa ogniqualvolta si tratta di una causa relativa al bene di
privati.
Can. 1620 - La
sentenza è viziata da nullità insanabile se: 1) fu emessa da un giudice
incompetente d'incompetenza assoluta; 2) fu emessa da un giudice privo della
potestà di giudicare nel tribunale dove la causa fu decisa; 3) fu emessa da un
giudice a ciò coatto gravemente con violenza o timore grave; 4) il giudizio fu
fatto senza la domanda giudiziale di cui al [link] can.
1501, oppure non fu istituito contro una parte convenuta; 5) fu
emessa tra parti, di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio; 6)
qualcuno agì in nome di un altro senza legittimo mandato; 7) all'una o
all'altra parte si negò il diritto alla difesa; 8) non definì la controversia,
neppure parzialmente.
Can. 1621 - La
querela di nullità, di cui al [link] can. 1620, può
essere proposta a modo di eccezione senza limiti di tempo, e a modo di azione
avanti al giudice che emise la sentenza entro dieci anni a partire dal giorno
della pubblicazione della sentenza.
Can. 1622 - La
sentenza è viziata solo da nullità sanabile, se: 1) fu emessa da un numero non
legittimo di giudici, contro il disposto del [link] can. 1425,
§1; 2) non contiene i motivi o le ragioni della decisione; 3) manca
delle firme prescritte dal diritto; 4) non riporta l'indicazione dell'anno,
mese, giorno e luogo in cui fu emessa; 5) si regge su un atto giudiziale nullo
o non sanato a norma del [link] can. 1619; 6) fu
emessa contro una parte legittimamente assente, secondo il
[link] can. 1593, §2.
Can. 1623 - La
querela di nullità nei casi di cui al [link] can.
1622, può essere proposta entro tre mesi dalla notizia della
pubblicazione della sentenza.
Can. 1624 - Esamina
la querela di nullità lo stesso giudice che ha emesso la sentenza; che se la
parte tema che il giudice che ha emesso la sentenza impugnata con la querela di
nullità sia prevenuto e pertanto lo ritenga sospetto, può esigere che sia
sostituito da un altro giudice a norma del [link] can.
1450.
Can. 1625 - La
querela di nullità può essere proposta insieme all'appello, entro il termine
stabilito per appellare.
Can. 1626 - §1.
Possono interporre querela di nullità non solo le parti che si ritengono
onerate, ma anche il promotore di giustizia o il difensore del vincolo
ogniqualvolta hanno diritto d'intervenire.
§2. Il giudice stesso può ritrattare d'ufficio la
propria sentenza nulla o correggerla entro il termine stabilito per agire dal
[link] can. 1623, a meno che nel frattempo non sia
stato interposto appello insieme alla querela di nullità o la nullità sia stata
sanata per il decorso del termine di cui al [link] can.
1623.
Can. 1627 - Le
cause sulla querela di nullità possono essere trattate secondo le norme del
processo contenzioso orale.
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