CAPITOLO II
L'APPELLO
Can. 1628 - La
parte che si considera onerata da una sentenza, e parimenti il promotore di
giustizia e il difensore del vincolo nelle cause in cui la loro presenza è
richiesta, hanno diritto di appellare contro la sentenza avanti al giudice
superiore, salvo il disposto del [link] can. 1629.
Can. 1629 - Non si
dà luogo all'appello: 1) contro una sentenza emessa dallo stesso Sommo
Pontefice o dalla Segnatura Apostolica; 2) contro una sentenza nulla, salvo non
lo si faccia congiuntamente alla querela di nullità a norma del [link] can.
1625; 3) contro una sentenza passata in giudicato; 4) contro il
decreto del giudice o una sentenza interlocutoria, che non abbiano valore di
sentenza definitiva, a meno che non lo si faccia insieme all'appello contro la
sentenza definitiva; 5 contro una sentenza o un decreto in una causa nella
quale il diritto stabilisce si debba definire la questione con la massima
celerità.
Can. 1630 - §1.
L'appello deve essere interposto avanti al giudice che ha emesso la sentenza,
nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della
pubblicazione della sentenza.
§2. Se l'appello è fatto a voce, il notaio lo rediga
per iscritto avanti allo stesso appellante.
Can. 1631 - Se
insorge una questione sul diritto di appello, la esamini con la massima
celerità il tribunale di appello secondo le norme del processo contenzioso
orale.
Can. 1632 - §1. Se
nell'appello non è indicato a quale tribunale esso è diretto, si presume fatto
al tribunale di cui ai cann. [link] 1438 e
[link] 1439.
§2. Se l'altra parte ricorre ad un tribunale di
appello diverso, esamina la causa il tribunale superiore in grado, salvo il
[link] can. 1415.
Can. 1633 -
L'appello deve essere proseguito avanti al giudice al quale è diretto entro un
mese dalla sua interposizione, a meno che il giudice che ha emesso la sentenza
non abbia stabilito alla parte un tempo più lungo per la prosecuzione.
Can. 1634 - §1. Per
la prosecuzione dell'appello si richiede e basta che la parte invochi il
ministero del giudice superiore perché corregga la sentenza impugnata,
allegando copia di questa sentenza e indicando le ragioni dell'appello.
§2. Che se la parte non possa ottenere entro il tempo
utile copia della sentenza impugnata dal tribunale che l'ha emessa, nel
frattempo non decorrono i termini, e l'impedimento va segnalato al giudice di
appello, il quale obbligherà con precetto il giudice che ha emesso la sentenza
ad adempiere al più presto il suo dovere.
§3. Nel frattempo il giudice che ha emesso la sentenza
deve trasmettere al giudice di appello gli atti a norma del
[link] can. 1474.
Can. 1635 -
Trascorsi inutilmente i fatalia per l'appello sia avanti al giudice che ha
emesso la sentenza sia avanti al giudice di appello, si ritiene abbandonato
l'appello.
Can. 1636 - §1.
L'appellante può rinunciare all'appello con gli effetti di cui al
[link] can. 1525.
§2. Se l'appello fu interposto dal difensore del
vincolo o dal promotore di giustizia, la rinuncia può essere fatta, a meno che
la legge non stabilisca altrimenti, dal difensore del vincolo o dal promotore
di giustizia del tribunale d'appello.
Can. 1637 - §1.
L'appello fatto dall'attore vale anche per il convenuto e viceversa.
§2. Se sono parecchi i convenuti o gli attori, e da
uno o contro uno di essi soltanto viene impugnata la sentenza, l'impugnazione
si considera fatta da tutti e contro tutti ogni qualvolta la cosa richiesta sia
indivisibile o l'obbligo in solido.
§3. Se l'appello è interposto da una parte su un
qualche capitolo della sentenza, la parte avversa, benché i fatalia per
l'appello siano trascorsi, può incidentalmente appellare sugli altri capitoli
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui le fu
notificato l'appello principale.
§4. Salvo non consti altro, l'appello si presume fatto
contro tutti i capitoli della sentenza.
Can. 1638 - L'appello
sospende l'esecuzione della sentenza.
Can. 1639 - §1.
Salvo il disposto del [link] can. 1683, nel grado di
appello non può essere ammessa una nuova causa per la domanda, neppure sotto forma
di cumulazione per ragioni di utilità; pertanto la contestazione della lite può
riferirsi esclusivamente alla conferma o alla riforma della prima sentenza in
tutto o in parte.
§2. Nuove prove poi sono ammesse soltanto a norma del
[link] can. 1600.
Can. 1640 - Nel
grado d'appello si deve procedere allo stesso modo che in prima istanza, salve
le debite proporzioni; ma, se non si debbano eventualmente completare le prove,
si addivenga alla discussione e alla sentenza immediatamente dopo la
contestazione della lite fatta a norma dei cann. [link] 1513,
§1 e [link] 1639, §1.
|