TITOLO IX
LA COSA GIUDICATA E LA restitutio in integrum (Cann.
1641 – 1648)
CAPITOLO I
LA COSA
GIUDICATA
Can. 1641 - Fermo
restando il disposto del [link] can. 1643, la cosa
passa in giudicato: 1) se tra le medesime parti ci furono due sentenze conformi
sulla stessa richiesta e per lo stesso motivo; 2) se l'appello contro la
sentenza non fu interposto entro il tempo utile; 3) se in grado di appello
l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa; 4) se fu emessa una sentenza
definitiva contro la quale non è dato appello a norma del
[link] can. 1629.
Can. 1642 - §1. La
cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere
direttamente impugnata se non a norma del [link] can. 1645,
§1.
§2. La stessa fa legge tra le parti e permette
un'azione di giudicato e un'eccezione di cosa giudicata, la quale può anche
essere dichiarata d'ufficio dal giudice per impedire una nuova introduzione
della stessa causa.
Can. 1643 - Le
cause sullo stato delle persone, non escluse le cause per la separazione dei
coniugi, non passano mai in giudicato.
Can. 1644 - §1. Se
furono emesse due sentenze conformi in una causa sullo stato delle persone, si
può adire il tribunale di appello in qualsiasi momento, adducendo nuove e gravi
prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni da quando
l'impugnazione fu proposta. Il tribunale di appello poi entro un mese dalla
presentazione delle nuove prove e degli argomenti deve stabilire con decreto se
la nuova proposizione della causa si debba ammettere o no.
§2. L'appello al tribunale superiore per ottenere la
nuova proposizione della causa non sospende l'esecuzione della sentenza a meno
che la legge non stabilisca altrimenti oppure il tribunale d'appello non ordini
la sospensione a norma del [link] can. 1650, §3.
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