TITOLO XI
L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA (Cann. 1650 –
1655)
Can. 1650 - §1. La
sentenza che passò in giudicato può essere mandata ad esecuzione, salvo il
disposto del [link] can. 1647.
§2. Il giudice che ha emesso la sentenza, e, se fu
interposto appello, anche il giudice di appello, possono ordinare d'ufficio o
ad istanza della parte l'esecuzione provvisoria di una sentenza che non sia
ancora passata in giudicato, stabilite, se del caso, idonee cauzioni, qualora
si tratti di provvedimenti o di prestazioni ordinate al necessario sostentamento
oppure urga un'altra giusta causa.
§3. Che se la sentenza di cui al §2 viene impugnata,
il giudice che deve esaminare l'impugnazione, qualora veda che questa ha un
fondamento probabile e che dalla esecuzione può insorgere un danno
irreparabile, può sospendere la esecuzione oppure sottoporla a cauzione.
Can. 1651 - Non
potrà avere luogo l'esecuzione prima che il giudice non abbia emesso il decreto
esecutivo, con il quale si stabilisce che la sentenza stessa deve essere
mandata ad esecuzione; questo decreto a seconda della diversa natura delle
cause, sia incluso nel testo stesso della sentenza oppure sia edito
separatamente.
Can. 1652 - Se
l'esecuzione della sentenza esige prima un rendiconto, si ha una questione
incidentale, da decidersi da quello stesso giudice che emise la sentenza da
mandare ad esecuzione.
Can. 1653 - §1. A
meno che la legge particolare non stabilisca altro, deve mandare ad esecuzione
la sentenza, personalmente o tramite altri, il Vescovo della diocesi in cui fu
emessa la sentenza di primo grado.
§2. Che se questi non lo voglia fare o sia negligente,
l'esecuzione spetta, ad istanza della parte interessata o anche d'ufficio,
all'autorità cui è soggetto il tribunale di appello a norma del
[link] can. 1339, §3.
§3. Per i religiosi l'esecuzione della sentenza spetta
al Superiore che emise la sentenza da mandare ad esecuzione o delegò il
giudice.
Can. 1654 - §1.
L'esecutore, salvo alcunché non sia lasciato al suo arbitrio dal tenore stesso
della sentenza, deve mandare ad esecuzione la sentenza stessa, secondo il senso
ovvio delle parole.
§2. Al medesimo è consentito di occuparsi delle
eccezioni circa il modo e il valore dell'esecuzione, non però del merito della
causa; che se fosse altrimenti edotto che la sentenza è nulla o palesemente
ingiusta a norma dei cann. [link] 1620, [link] 1622
e [link] 1645, si astenga dall'esecuzione, e rinvii
la cosa al tribunale che ha emesso la sentenza, dopo averne informato le parti.
Can. 1655 - §1. Per
quanto concerne le azioni reali, ogniqualvolta sia aggiudicata all'attore una
qualche cosa, questa deve essergli data non appena la causa passa in giudicato.
§2. Trattandosi poi di azioni personali, quando
l'imputato fu condannato a dare una cosa mobile, o a pagare una somma di denaro
oppure a dare o fare altro, il giudice nel tenore stesso della sentenza o
l'esecutore a sua prudente discrezione stabilisca un termine per l'adempimento
dell'obbligo, che tuttavia non dovrà esser ristretto al di sotto dei quindici
giorni e non andare oltre sei mesi.
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