SEZIONE II
IL PROCESSO CONTENZIOSO ORALE (Cann. 1656 –
1670)
Can. 1656 - §1. Con
processo contenzioso orale, di cui in questa sezione, possono essere trattate
tutte le cause che il diritto non escluda, a meno che una parte non chieda il
processo contenzioso ordinario.
§2. Se il processo orale sia usato al di fuori dei
casi permessi dal diritto, gli atti giudiziari sono nulli.
Can. 1657 - §1. Il
processo contenzioso orale si svolge in primo grado avanti ad un giudice unico,
a norma del [link] can. 1424.
Can. 1658 - §1. Il
libello con cui s'introduce la lite, oltre alle esigenze enumerate nel
[link] can. 1504, deve: 1) esporre brevemente, in
maniera integrale e con chiarezza, i fatti sui quali si fondano le richieste
dell'attore; 2) indicare le prove con le quali l'attore intende dimostrare i
fatti e che egli non può addurre contemporaneamente, in modo che possano essere
immediatamente raccolte dal giudice.
§2. Al libello devono essere allegati, almeno in copia
autentica, i documenti su cui si fonda la domanda.
Can. 1659 - §1.
Qualora il tentativo di riconciliazione a norma del [link] can.
1446, §2, si sia dimostrato inutile, il giudice, se ritiene che il
libello abbia qualche fondamento, entro tre giorni, con un decreto apposto in
calce al libello stesso, ordini che un esemplare della domanda sia reso noto
alla parte convenuta, dando a questa facoltà di mandare, entro quindici giorni,
alla cancelleria del tribunale una risposta scritta.
§2. Questa notificazione ha gli effetti della
citazione giudiziaria, di cui al [link] can. 1512.
Can. 1660 - Qualora
le eccezioni della parte convenuta lo esigano, il giudice fissi un termine alla
parte attrice per rispondere, così che dagli elementi addotti da entrambi egli
abbia chiaro l'oggetto della controversia.
Can. 1661 - §1.
Trascorsi i termini di cui ai cann. [link] 1659 e
[link] 1660, il giudice, visti gli atti, determini la
formulazione del dubbio; quindi citi tutti coloro che devono comparire ad una
udienza, da tenersi non oltre un mese, allegando per le parti la formulazione
del dubbio.
§2. Nella citazione le parti siano informate che possono
presentare un breve scritto al tribunale a comprovare le loro asserzioni, tre
giorni almeno prima della udienza.
Can. 1662 -
Nell'udienza in primo luogo sono trattate le questioni di cui ai cann.
[link] 1459-1464.
Can. 1663 - §1. Le
prove sono raccolte durante l'udienza, salvo il disposto del
[link] can. 1418.
§2. La parte e il suo avvocato possono assistere
all'escussione delle altre parti, dei testimoni e dei periti.
Can. 1664 - Le
risposte delle parti, dei testimoni e dei periti, le richieste e le eccezioni
degli avvocati devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e
soltanto relativamente alla sostanza della cosa controversa e devono essere
sottoscritte da coloro che depongono.
Can. 1665 - Le
prove che non siano addotte o richieste nella domanda o nelle risposte, possono
essere ammesse dal giudice solo a norma del [link] can.
1452; dopo che anche un solo teste fu ascoltato, il giudice può
disporre di richiedere nuove prove soltanto a norma del
[link] can. 1600.
Can. 1666 - Se
nell'udienza non fu possibile raccogliere tutte le prove, si stabilisca una
seconda udienza.
Can. 1667 -
Raccolte le prove, nella stessa udienza avviene il dibattimento orale.
Can. 1668 - §1. A
meno che dal dibattimento non si evidenzi la necessità di un supplemento di
istruttoria o vi sia altro che impedisca di pronunciare nel dovuto modo la
sentenza, il giudice, in quello stesso luogo, conclusa l'udienza, decida
separatamente la causa; la parte dispositiva della sentenza sia immediatamente
letta alle parti presenti.
§2. Il tribunale tuttavia, per la difficoltà della
cosa o per altra giusta causa può differire la decisione fino al quinto giorno
utile.
§3. Il testo integrale della sentenza, espressamente
motivata, sia notificato alle parti al più presto e ordinariamente non oltre
quindici giorni.
Can. 1669 - Qualora
il tribunale d'appello riscontri che nel primo grado di giudizio fu impiegato
il processo contenzioso orale nei casi esclusi dal diritto, dichiari la nullità
della sentenza e rinvii la causa al tribunale che ha emesso la sentenza.
Can. 1670 - Per
tutto il resto che si riferisce al modo di procedere si osservino le
disposizioni sul giudizio contenzioso ordinario. Il tribunale poi con suo
decreto, corredato dei motivi, può derogare a quelle norme processuali che non
siano stabilite per la validità, allo scopo di renderlo più spedito, salva la
giustizia.
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