PARTE TERZA
ALCUNI PROCESSI SPECIALI
TITOLO I
I PROCESSI MATRIMONIALI (Cann. 1671 –
1707)
CAPITOLO I
LE CAUSE PER LA
DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
Articolo 1 - Il tribunale
competente
Can. 1671 - Le
cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice
ecclesiastico.
Can. 1672 - Le
cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato
civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause,
qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere
esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.
Can. 1673 - Sulle
cause di nullità del matrimonio che non siano riservate alla Sede Apostolica è
competente: 1) il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2) il
tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio o il
quasi-domicilio; 3) il tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il
domicilio, purché entrambe le parti risiedano nel territorio della stessa
Conferenza Episcopale, e il Vicario giudiziale del luogo del domicilio della
parte convenuta, udita la medesima, sia d'accordo; 4) il tribunale del luogo in
cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché si
aggiunga il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte
convenuta, il quale prima la interroghi, se mai abbia qualcosa da eccepire.
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