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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SETTIMO I PROCESSI
    • PARTE TERZA ALCUNI PROCESSI SPECIALI
        • TITOLO I I PROCESSI MATRIMONIALI (Cann. 1671 – 1707)
          • CAPITOLO I  LE CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
            • Articolo 2 - Diritto di impugnare il matrimonio
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Articolo 2 - Diritto di impugnare il matrimonio

Can. 1674 - Sono abili ad impugnare il matrimonio: 1) i coniugi; 2) il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno.

Can. 1675 - §1. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un'altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile.

§2. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il  [link] can. 1518.




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