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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SETTIMO I PROCESSI
    • PARTE TERZA ALCUNI PROCESSI SPECIALI
        • TITOLO I I PROCESSI MATRIMONIALI (Cann. 1671 – 1707)
          • CAPITOLO I  LE CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
            • Articolo 3 - L'ufficio dei giudici
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Articolo 3 - L'ufficio dei giudici

Can. 1676 - Il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale.

Can. 1677 - §1. Accolto il libello il presidente o il ponente notifichi il decreto di citazione a norma del  [link] can. 1508.

§2. Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica il presidente o il ponente, a meno che una delle parti non abbia richiesto l'udienza per la contestazione della lite, entro dieci giorni stabilisca d'ufficio con suo decreto la formulazione del dubbio o dei dubbi e la notifichi alle parti.

§3. La formula del dubbio non chieda soltanto se consta della nullità del matrimonio nel caso, ma deve anche determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze.

§4. Dopo dieci giorni dalla notificazione del decreto, se le parti non obiettano nulla, il presidente o il ponente con un nuovo decreto stabilisca l'istruttoria della causa.




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