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Codice di Diritto Canonico

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  • LIBRO SETTIMO I PROCESSI
    • PARTE TERZA ALCUNI PROCESSI SPECIALI
        • TITOLO I I PROCESSI MATRIMONIALI (Cann. 1671 – 1707)
          • CAPITOLO I  LE CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
            • Articolo 5 - La sentenza e l'appello
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Articolo 5 - La sentenza e l'appello

Can. 1681 - Ogniqualvolta nell'istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sospesa la causa di nullità con il consenso delle parti, può completare l'istruttoria in vista della dispensa super rato, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo.

Can. 1682 - §1. La sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio, siano trasmessi d'ufficio al tribunale di appello entro venti giorni dalla pubblicazione della sentenza.

§2. Se fu emanata una sentenza a favore della nullità del matrimonio in primo grado, il tribunale di appello, ponderate le osservazioni del difensore del vincolo e anche delle parti, se ve ne siano, con suo decreto confermi sollecitamente la decisione oppure ammetta la causa all'esame ordinario del nuovo grado.

Can. 1683 - Se nel grado di appello si adduca un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.

Can. 1684 - §1. Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una seconda sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa o al decreto oppure stabilito dall'Ordinario del luogo.

§2. Le disposizioni del  [link] can. 1644 devono essere osservate, anche se la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio fu confermata non già con un'altra sentenza, ma con decreto.

Can. 1685 - Non appena la sentenza diventa esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.




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