Articolo 5 - La sentenza e
l'appello
Can. 1681 -
Ogniqualvolta nell'istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai
probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sospesa la
causa di nullità con il consenso delle parti, può completare l'istruttoria in
vista della dispensa super rato, ed infine trasmettere gli atti alla Sede
Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed
al voto del tribunale e del Vescovo.
Can. 1682 - §1. La
sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli
appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio, siano trasmessi
d'ufficio al tribunale di appello entro venti giorni dalla pubblicazione della
sentenza.
§2. Se fu emanata una sentenza a favore della nullità
del matrimonio in primo grado, il tribunale di appello, ponderate le
osservazioni del difensore del vincolo e anche delle parti, se ve ne siano, con
suo decreto confermi sollecitamente la decisione oppure ammetta la causa
all'esame ordinario del nuovo grado.
Can. 1683 - Se nel
grado di appello si adduca un nuovo capo di nullità del matrimonio, il
tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima
istanza.
Can. 1684 - §1.
Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu
confermata in grado di appello con un decreto o con una seconda sentenza,
coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze,
non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati, a meno
che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa o al decreto
oppure stabilito dall'Ordinario del luogo.
§2. Le disposizioni del [link] can.
1644 devono essere osservate, anche se la sentenza che dichiarò la
nullità del matrimonio fu confermata non già con un'altra sentenza, ma con
decreto.
Can. 1685 - Non
appena la sentenza diventa esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare
all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve
provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni
e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali
divieti stabiliti.
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