Articolo 6 - Il processo
documentale
Can. 1686 -
Ricevuta la domanda presentata a norma del [link] can.
1677, il Vicario giudiziale o un giudice dal medesimo designato,
tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con
l'intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità
del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad
eccezione alcuna, consti con certezza l'esistenza di un impedimento dirimente o
la mancanza della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che
non fu concessa la dispensa, oppure che il procuratore non aveva un mandato
valido.
Can. 1687 - §1.
Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se prudentemente giudichi
che non vi sia certezza dei difetti di cui al [link] can.
1686 o della mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda
istanza, al quale si devono trasmettere gli atti ammonendolo per iscritto che
si tratta di un processo documentale.
§2. Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto
di appellare.
Can. 1688 - Il
giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del vincolo e dopo
aver udito le parti, decida allo stesso modo di cui al
[link] can. 1686 se la sentenza debba essere confermata o se
piuttosto si debba procedere nella causa per il tramite ordinario del diritto;
nel qual caso la rimandi al tribunale di prima istanza.
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