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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SETTIMO I PROCESSI
    • PARTE TERZA ALCUNI PROCESSI SPECIALI
        • TITOLO I I PROCESSI MATRIMONIALI (Cann. 1671 – 1707)
          • CAPITOLO I  LE CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
            • Articolo 7 - Norme generali
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Articolo 7 - Norme generali

Can. 1689 - Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute l'una verso l'altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione.

Can. 1690 - Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale.

Can. 1691 - In tutto il resto attinente il modo di procedere, si devono applicare, salvo la natura della cosa non si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.




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