CAPITOLO II
CAUSE DI
SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Can. 1692 - §1. La
separazione personale dei coniugi battezzati, salvo non sia legittimamente
disposto altro per luoghi particolari, può essere definita con decreto del
Vescovo diocesano, oppure con sentenza del giudice a norma dei canoni seguenti.
§2. Dove la decisione ecclesiastica non ottiene
effetti civili o si preveda una sentenza civile non contraria al diritto
divino, il Vescovo della diocesi dove dimorano i coniugi, ponderate le
peculiari circostanze, potrà concedere licenza di ricorrere al tribunale
civile.
§3. Se la causa verte anche sugli effetti puramente
civili del matrimonio, il giudice faccia in modo che, osservato il disposto del
§2, la causa fin dal suo inizio sia presentata avanti al tribunale civile.
Can. 1693 - §1.
Salvo che una parte o il promotore di giustizia chiedano il processo
contenzioso ordinario, si faccia uso del processo contenzioso orale.
§2. Se si è fatto uso del processo contenzioso
ordinario ed è stato interposto l'appello, il tribunale di secondo grado
proceda a norma del [link] can. 1682, §2, osservato
quanto è prescritto.
Can. 1694 - Per
quanto concerne la competenza del tribunale si osservi il disposto del
[link] can. 1673.
Can. 1695 - Il
giudice, prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di
buon esito, faccia uso di mezzi pastorali, affinché i coniugi si riconcilino e
siano indotti a ristabilire la convivenza coniugale.
Can. 1696 - Le
cause di separazione dei coniugi riguardano anche il bene pubblico; in esse
deve pertanto sempre intervenire il promotore di giustizia a norma del
[link] can. 1433.
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