CAPITOLO III
PROCESSO PER LA
DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO
Can. 1697 - I soli
coniugi, o uno di essi benché l'altro sia contrario, hanno diritto di chiedere
la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato.
Can. 1698 - §1. La
sola Sede Apostolica giudica sul fatto della inconsumazione del matrimonio e
sulla esistenza di una giusta causa per la concessione della dispensa.
§2. La dispensa poi è concessa esclusivamente dal
Romano Pontefice.
Can. 1699 - §1. Per
l'accettazione del libello con cui si chiede la dispensa è competente il Vescovo
della diocesi ove l'oratore ha il domicilio o il quasi-domicilio, il quale, se
il fondamento della domanda sia evidente, deve ordinare l'istruzione del
processo.
§2. Se il caso proposto tuttavia presenta speciali
difficoltà di ordine giuridico o morale, il Vescovo diocesano consulti la Sede
Apostolica.
§3. Contro il decreto con cui il Vescovo respinge il
libello, è dato il ricorso alla Sede Apostolica.
Can. 1700 - §1.
Fermo restando il disposto del [link] can. 1681, il
Vescovo affidi l'istruttoria di questi processi o stabilmente o caso per caso
al tribunale della propria o di altra diocesi oppure ad un sacerdote idoneo.
§2. Che se fu introdotta domanda giudiziaria per la
dichiarazione di nullità dello stesso matrimonio, l'istruttoria venga affidata
allo stesso tribunale.
Can. 1701 - §1. In
questi processi deve sempre intervenire il difensore del vincolo.
§2. Non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del
caso il Vescovo può permettere che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano
dell'opera di un legale.
Can. 1702 -
Nell'istruttoria si ascoltino entrambi i coniugi e si osservino per quanto è
possibile i canoni circa le prove da raccogliersi nel giudizio contenzioso
ordinario e nelle cause di nullità di matrimonio, purché si possano adattare
alla natura di questi processi.
Can. 1703 - §1. Non
vi è la pubblicazione degli atti; tuttavia il giudice, qualora veda che a causa
delle prove addotte un grave ostacolo si frappone contro la domanda
dell'oratore o contro l'eccezione della parte convenuta, lo renda noto con
prudenza alla parte interessata.
§2. Il giudice può mostrare alla parte che ne faccia
richiesta un documento prodotto o una testimonianza raccolta e stabilire il
tempo per presentare le deduzioni.
Can. 1704 - §1.
L'istruttore, terminata l'istruttoria, trasmetta tutti gli atti al Vescovo con
appropriata relazione; questi esprima il suo voto secondo verità, sia sul fatto
dell'inconsumazione sia sulla giusta causa per la dispensa e sulla opportunità
della grazia.
§2. Se l'istruzione del processo è stata affidata ad
un altro tribunale a norma del [link] can. 1700, le
osservazioni a favore del vincolo siano fatte nel medesimo tribunale, ma il
voto di cui al §1 spetta al Vescovo committente, al quale l'istruttore insieme
con gli atti trasmetterà appropriata relazione.
Can. 1705 - §1. Il
Vescovo trasmetta alla Sede Apostolica tutti gli atti insieme al suo voto ed
alle osservazioni del difensore del vincolo.
§2. Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede
un supplemento d'istruttoria, ciò sarà segnalato al Vescovo indicando la
materia circa la quale l'istruzione deve essere completata.
§3. Che se la Sede Apostolica pronunciò con rescritto
che da quanto fu prodotto non consta l'inconsumazione, in tal caso il legale di
cui al [link] can. 1701, §2, può prendere visione
degli atti del processo, ma non del voto del Vescovo, presso la sede del
tribunale, per valutare se si possa addurre qualche grave ragione allo scopo di
proporre nuovamente la domanda.
Can. 1706 - Il
rescritto della dispensa è trasmesso dalla Sede Apostolica al Vescovo; questi
poi notificherà il rescritto alle parti ed inoltre ordinerà al più presto al
parroco del luogo dove fu contratto il matrimonio e dove fu ricevuto il
battesimo che si faccia menzione della dispensa concessa nei registri dei
matrimoni e dei battezzati.
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