TITOLO II
CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA SACRA
ORDINAZIONE (Cann. 1708 – 1712)
Can. 1708 - Hanno
diritto di accusare la validità della sacra ordinazione sia il chierico stesso,
sia l'Ordinario cui il chierico è soggetto o nella cui diocesi fu ordinato.
Can. 1709 - §1. Il
libello deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se
la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o
da un tribunale da essa designato.
§2. Inviato il libello, al chierico è proibito per il
diritto stesso di esercitare gli ordini.
Can. 1710 - Se la
Congregazione ha rinviato la causa ad un tribunale, si osservino, a meno che
non si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul
giudizio contenzioso ordinario, salve le disposizioni di questo titolo.
Can. 1711 - In
queste cause il difensore del vincolo gode degli stessi diritti ed è tenuto
agli stessi doveri del difensore del vincolo del matrimonio.
Can. 1712 - Dopo la
seconda sentenza a conferma della nullità della sacra ordinazione, il chierico
perde tutti i diritti propri dello stato clericale ed è liberato da tutti gli
obblighi.
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