TITOLO III
MODI PER EVITARE I GIUDIZI (Cann. 1713 –
1716)
Can. 1713 - Per
evitare le contese giudiziarie si può utilmente ricorrere alla transazione o
riconciliazione, oppure affidare la controversia al giudizio di uno o più
arbitri.
Can. 1714 - Per la
transazione, il compromesso e il giudizio arbitrale si osservino le norme
prescelte dalle parti, oppure, se le parti non ne abbiano scelto, la legge
fatta dalla Conferenza Episcopale, se vi sia, o la legge civile vigente nel
luogo dove la convenzione viene fatta.
Can. 1715 - §1. Non
può esserci valida transazione o compromesso su tutto ciò che appartiene al
bene pubblico e sulle altre cose di cui le parti non possono disporre
liberamente.
§2. Trattandosi di beni ecclesiastici temporali, si
osservino, ogni qualvolta la materia lo richiede, le formalità stabilite dal
diritto per l'alienazione delle cose ecclesiastiche.
Can. 1716 - §1. Se
la legge civile non riconosce valore alla sentenza arbitrale che non sia
confermata dal giudice, perché abbia valore in foro canonico la sentenza
arbitrale circa una controversia ecclesiastica necessita della conferma del
giudice ecclesiastico del luogo in cui fu emessa.
§2. Se poi la legge civile ammette l'impugnazione
della sentenza arbitrale avanti al giudice civile, la stessa impugnazione è
ammessa in foro canonico avanti al giudice ecclesiastico competente a giudicare
la controversia in primo grado.
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