PARTE QUARTA
IL PROCESSO PENALE (Cann. 1717 –
1731)
CAPITOLO I
L'INDAGINE
PREVIA
Can. 1717 - §1.
Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto,
indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le
circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri
assolutamente superflua.
§2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia
messa in pericolo la buona fama di alcuno.
§3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi
che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un
procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.
Can. 1718 - §1.
Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario decida: 1) se si
possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla; 2) se ciò,
atteso il [link] can. 1341, sia conveniente; 3) se si
debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo
vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale.
§2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui
al §1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre
diversamente.
§3. Nell'emanare i decreti di cui ai §§1 e 2,
l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri
esperti in diritto.
§4. Prima di decidere a norma del §1, l'Ordinario
consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso
o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo
il giusto e l'onesto.
Can. 1719 - Gli
atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio
o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al
processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia.
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