CAPITOLO II
LO SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Can. 1720 - Se
l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
1) renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di
difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di
presentarsi; 2) valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli
argomenti; 3) se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è
estinta, emani il decreto a norma dei cann.
[link] 1342-1350, esponendo almeno brevemente le
ragioni in diritto e in fatto.
Can. 1721 - §1. Se l'Ordinario
ha decretato doversi avviare un processo penale giudiziario, trasmetta gli atti
dell'indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il
libello di accusa a norma dei cann. [link] 1502 e
[link] 1504.
§2. Avanti al tribunale superiore copre il ruolo di
attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale.
Can. 1722 -
L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e
garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito
il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato
dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o
proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di
partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi
provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il
diritto stesso con il venir meno del processo penale.
Can. 1723 - §1. Il
giudice citando l'imputato deve invitarlo a costituirsi un avvocato a norma del
[link] can. 1481, §1, entro un termine da lui stesso
stabilito.
§2. Che se l'imputato non vi abbia provveduto, il
giudice stesso prima della contestazione della lite nomini un avvocato, che
rimarrà nell'incarico fin tanto che l'imputato non se ne sia costituito uno
proprio.
Can. 1724 - §1. In
qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia può rinunciare
all'istanza, per mandato o con il consenso dell'Ordinario che ha deliberato
l'avvio del processo.
§2. Perché la rinuncia sia valida occorre che sia
accettata dall'imputato, salvo questi non sia stato dichiarato assente dal
giudizio.
Can. 1725 - Nella
discussione della causa, sia che essa avvenga per iscritto sia oralmente,
l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare per ultimo,
personalmente o tramite il suo avvocato o procuratore.
Can. 1726 - In
qualunque grado e stadio del giudizio penale, se consta con evidenza che il
delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice lo deve dichiarare con
sentenza ed assolvere l'imputato, anche se contemporaneamente consti
l'estinzione dell'azione penale.
Can. 1727 - §1.
L'imputato può interporre appello, anche se la sentenza lo ha prosciolto solo
perché la pena era facoltativa o il giudice fece uso dei poteri di cui nei
cann. [link] 1344 e
[link] 1345.
§2. Il promotore di giustizia può appellare
ogniqualvolta giudichi che non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo
scandalo o a reintegrare la giustizia.
Can. 1728 - §1.
Salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel giudizio penale devono
essere applicati, se non vi si opponga la natura della cosa, i canoni sui
giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme
speciali per le cause riguardanti il bene pubblico.
§2. L'accusato non è tenuto a confessare il delitto,
né può essergli imposto il giuramento.
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