CAPITOLO III
L'AZIONE PER LA
RIPARAZIONE DEI DANNI
Can. 1729 - §1. La
parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un'azione
contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma
del [link] can. 1596.
§2. L'intervento della parte lesa di cui al §1, non è
più ammissibile se non fu fatto nel primo grado del giudizio penale.
§3. L'appello nella causa sui danni avviene a norma
dei cann. [link] 1628-1640, anche se nel giudizio penale
non è possibile l'appello; che se sono interposti entrambi gli appelli, anche
se da parti diverse, si faccia un unico giudizio di appello, salvo il disposto
del [link] can. 1730.
Can. 1730 - §1. Per
evitare eccessivi ritardi nel processo penale, il giudice può differire il
giudizio sui danni fino a che abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio
penale.
§2. Il giudice che abbia così agito, dopo aver emesso
la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio
penale è ancora in corso a causa di una impugnazione interposta, o l'imputato è
stato assolto per un motivo che non toglie l'obbligo di riparare i danni.
Can. 1731 - La sentenza
emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in giudicato, non fa legge in
alcun modo per la parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del
[link] can. 1729.
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