PARTE QUINTA
IL MODO DI PROCEDERE NEI RICORSI AMMINISTRATIVI E
NELLA RIMOZIONE O NEL TRASFERIMENTO DEI PARROCI
SEZIONE I - IL RICORSO CONTRO I
DECRETI AMMINISTRATIVI (Cann. 1732 – 1739)
Can. 1732 - Quanto
è stabilito nei canoni di questa sezione per i decreti, deve essere applicato a
tutti gli atti amministrativi singolari, che vengono dati in foro esterno fuori
del giudizio, ad eccezione di quelli emanati dal Romano Pontefice stesso o dal
Concilio Ecumenico stesso.
Can. 1733 - §1. È
assai desiderabile che, ogniqualvolta qualcuno si ritenga onerato da un
decreto, non vi sia contesa tra di lui e l'autore del decreto, ma tra di loro
si provveda di comune accordo a ricercare un'equa soluzione, ricorrendo anche a
persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per via idonea si
eviti o si componga la controversia.
§2. La Conferenza Episcopale può stabilire che in
ciascuna diocesi si costituisca stabilmente un vero e proprio ufficio o
consiglio, che abbia il còmpito, secondo norme da stabilirsi dalla Conferenza
medesima, di ricercare e suggerire eque soluzioni; se la Conferenza poi non
diede tale disposizione può costituirlo anche il Vescovo.
§3. L'ufficio o consiglio, di cui al §2, operi
principalmente allorquando sia richiesta la revoca del decreto a norma del
[link] can. 1734, né siano spirati i termini per
ricorrere; che se è stato proposto ricorso contro il decreto, lo stesso
Superiore o il giudice che esamina il ricorso esorti il ricorrente e l'autore
del decreto, ogni qualvolta intraveda una speranza di buon esito, a ricercare
tali soluzioni.
Can. 1734 - §1.
Chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per iscritto la revoca o la
correzione del decreto al suo autore; presentata questa domanda s'intende con
ciò stesso richiesta la sospensione dell'esecuzione.
§2. La domanda deve essere fatta entro il termine
perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto.
§3. Le norme dei §§1 e 2 non valgono: 1) per il
ricorso da presentare al Vescovo contro i decreti emessi dalle autorità a lui
soggette; 2) per il ricorso da presentare contro un decreto in cui si decide il
ricorso gerarchico, a meno che la decisione non sia presa dal Vescovo; 3) per i
ricorsi da proporre a norma dei cann. [link] 57 e
[link] 1735.
Can. 1735 - Se
entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui ai
[link] can. 1734, l'autore del decreto emetta un
nuovo decreto con il quale corregga il primo o decida che si deve respingere la
domanda, i termini per il ricorso decorrono dall'intimazione del nuovo decreto;
se poi entro trenta giorni non decide nulla, i termini decorrono dal trentesimo
giorno.
Can. 1736 - §1. In
quelle materie in cui il ricorso gerarchico sospende l'esecuzione del decreto,
anche la domanda di cui al [link] can. 1734 produce
lo stesso effetto.
§2. In tutti gli altri casi, a meno che l'autore
stesso del decreto, entro dieci giorni da quando gli è pervenuta la domanda di
cui al [link] can. 1734, non abbia deciso di
sospendere l'esecuzione, la sospensione può frattanto essere richiesta al suo
Superiore gerarchico, che la può decidere soltanto per cause gravi ed evitando
sempre che la salvezza delle anime ne tragga danno.
§3. Sospesa l'esecuzione del decreto a norma del §2,
qualora in seguito sia presentato ricorso, colui che deve giudicare il ricorso
stesso a norma del [link] can. 1737, §3, decida se la
sospensione debba essere confermata oppure revocata.
§4. Se nessun ricorso viene presentato contro il
decreto nel termine stabilito, per ciò stesso cessa la sospensione della
esecuzione messa in atto nel frattempo a norma dei §§1 o 2.
Can. 1737 - §1. Chi
sostiene di essere onerato da un decreto, può ricorrere al Superiore gerarchico
di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi; il ricorso
può essere presentato avanti all'autore stesso del decreto, il quale lo deve
immediatamente trasmettere al Superiore gerarchico competente.
§2. Il ricorso deve essere presentato entro il termine
perentorio di quindici giorni utili, che nei casi di cui al
[link] can. 1734, §3, decorrono dal giorno in cui il
decreto fu intimato, in tutti gli altri casi invece decorrono a norma del
[link] can. 1735.
§3. Anche nei casi in cui il ricorso non sospende per
il diritto stesso l'esecuzione, né la sospensione fu decisa a norma del
[link] can. 1736, §2, il Superiore può tuttavia per
una causa grave ordinare che l'esecuzione sia sospesa, evitando però che la
salvezza delle anime ne tragga danno.
Can. 1738 - Il
ricorrente ha sempre diritto di valersi di un avvocato o procuratore, evitando
inutili ritardi; anzi sia costituito un patrono d'ufficio se il ricorrente non
ha un patrono e il Superiore lo ritenga necessario; il Superiore può tuttavia
sempre ordinare al ricorrente di presentarsi personalmente per essere
interrogato.
Can. 1739 - Al
Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, non solo di
confermare o dichiarare invalido il decreto, ma anche di rescinderlo,
revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo,
subrogarlo, abrogarlo.
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