SEZIONE II
PROCEDURA PER LA RIMOZIONE E IL TRASFERIMENTO DEI
PARROCI (Cann. 1740 – 1752)
CAPITOLO I
MODO DI
PROCEDERE NELLA RIMOZIONE DEI PARROCI
Can. 1740 - Quando
il ministero pastorale di un parroco per qualche causa, anche senza sua colpa
grave, risulti dannoso o almeno inefficace, quel parroco può essere rimosso
dalla parrocchia da parte del Vescovo diocesano.
Can. 1741 - Le
cause, per le quali il parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua
parrocchia, sono principalmente queste: 1) il modo di agire che arrechi grave
danno o turbamento alla comunione ecclesiale; 2) l'inettitudine o l'infermità
permanente della mente o del corpo, che rendano il parroco impari ad assolvere
convenientemente i suoi compiti; 3) la perdita della buona considerazione da
parte di parrocchiani onesti e seri o l'avversione contro il parroco, che si
preveda non cesseranno in breve; 4) grave negligenza o violazione degli uffici
parrocchiali, che persista dopo l'ammonizione; 5) cattiva amministrazione delle
cose temporali con grave danno della Chiesa, ogniqualvolta a questo male non si
possa porre altro rimedio.
Can. 1742 - §1. Se
dall'istruttoria svolta è risultato esservi la causa di cui al
[link] can. 1740, il Vescovo discuta la cosa con due
parroci scelti dal gruppo a ciò stabilmente costituito dal consiglio
presbiterale, su proposta del Vescovo; che se poi ritenga si debba addivenire
alla rimozione, indicati la causa e gli argomenti per la validità, convinca
paternamente il parroco a rinunziare entro quindici giorni.
§2. Per i parroci che sono membri di un istituto
religioso o di una società di vita apostolica, si osservi il disposto del
[link] can. 682, §2.
Can. 1743 - La
rinuncia può essere fatta dal parroco non soltanto in maniera pura e semplice,
ma anche sotto condizione, purché questa possa essere legittimamente accettata
dal Vescovo e di fatto egli la accetti.
Can. 1744 - §1. Se
il parroco entro i giorni stabiliti non avrà risposto, il Vescovo lo inviti
nuovamente prorogando i termini di tempo utile per rispondere.
§2. Se al Vescovo consta che il parroco ha ricevuto il
secondo invito e non ha risposto benché non fosse trattenuto da alcun
impedimento, o se il parroco senza addurre alcun motivo si rifiuta di
rinunciare, il Vescovo emetta il decreto di rimozione.
Can. 1745 - Se poi
il parroco contesta la causa addotta e le sue motivazioni, allegando motivi che
al Vescovo sembrino insufficienti, questi per agire validamente: 1) lo inviti a
raccogliere in una relazione scritta, dopo aver esaminato gli atti, le sue
impugnazioni, anzi ad addurre le prove in contrario, se ne abbia; 2) quindi,
completata se necessario l'istruttoria, insieme agli stessi parroci, di cui al
[link] can. 1742, §1, se non se ne debbano altri
essendo quelli impossibilitati, valuti la cosa; 3) infine stabilisca se il
parroco debba essere rimosso o no, ed emetta subito il relativo decreto.
Can. 1746 - Il
Vescovo provveda al parroco rimosso sia con l'assegnazione di un altro ufficio,
se a questo sia idoneo, sia con una pensione a seconda che il caso lo comporti
e le circostanze lo permettano.
Can. 1747 - §1. Il
parroco rimosso deve astenersi dall'esercizio delle funzioni del parroco,
quanto prima lasciare libera la casa parrocchiale, e consegnare tutto ciò che
appartiene alla parrocchia, a colui al quale essa fu affidata dal Vescovo.
§2. Se poi si tratta di un infermo, che dalla casa
parrocchiale non può trasferirsi altrove senza incomodo, il Vescovo gliene
consenta l'uso anche esclusivo, finché perdura tale necessità.
§3. In pendenza del ricorso contro il decreto di
rimozione, il Vescovo non può nominare un nuovo parroco, ma nel frattempo
provveda tramite un amministratore parrocchiale.
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