CAPITOLO II
MODO DI
PROCEDERE NEL TRASFERIMENTO DEI PARROCI
Can. 1748 - Se il
bene delle anime oppure la necessità o l'utilità della Chiesa richiedono che un
parroco sia trasferito dalla sua parrocchia, che egli regge utilmente, ad
un'altra o ad un altro ufficio, il Vescovo gli proponga il trasferimento per
iscritto e lo convinca ad accettare per amore di Dio e delle anime.
Can. 1749 - Se il
parroco non intende assecondare il consiglio e i pressanti inviti del Vescovo,
ne esponga i motivi per iscritto.
Can. 1750 - Se il
Vescovo nonostante le ragioni addotte, giudica di non dover recedere dal suo
proposito, insieme a due parroci scelti a norma del [link] can.
1742, §1, valuti le ragioni favorevoli o contrarie al trasferimento;
che se poi ritiene che il trasferimento si debba fare, rivolga nuovamente al
parroco paterne esortazioni.
Can. 1751 - §1.
Fatto quanto detto sopra, se ancora il parroco rifiuta e il Vescovo reputa che
il trasferimento deve essere fatto, emani il decreto di trasferimento,
decidendo che, trascorso il tempo stabilito, la parrocchia sarà vacante.
§2. Trascorso inutilmente questo tempo, dichiari
vacante la parrocchia.
Can. 1752 - Nelle
cause di trasferimento si applichino le disposizioni del
[link] can. 1747, attenendosi a principi di equità
canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere
nella Chiesa legge suprema.
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