CAPITOLO II
I DECRETI E I
PRECETTI SINGOLARI
Can. 48 - Per
decreto singolare s'intende un atto amministrativo emesso dalla competente
autorità esecutiva, mediante il quale secondo le norme del diritto è data per
un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione, le quali per
loro natura non suppongono una petizione fatta da qualcuno.
Can. 49 - Il
precetto singolare è un decreto mediante il quale s'impone direttamente e
legittimamente a una persona o a persone determinate qualcosa da fare o da
omettere, specialmente per urgere l'osservanza di una legge.
Can. 50 - Prima di
dare un decreto singolare, l'autorità ricerchi le notizie e le prove
necessarie, e, per quanto è possibile, ascolti coloro i cui diritti possono
essere lesi.
Can. 51 - Il
decreto si dia per iscritto esponendo, almeno sommariamente, le motivazioni, se
si tratta di una decisione.
Can. 52 - Il
decreto singolare ha forza obbligante soltanto circa le cose sulle quali
dispone e per le persone cui è dato; queste però le obbliga dovunque, se non
consta altro.
Can. 53 - Se i
decreti sono tra di loro contrari, quello peculiare, nelle cose che vengono
espresse in modo peculiare, prevale su quello generale; se sono ugualmente
peculiari o generali, quello successivo nel tempo abroga il precedente, nella
misura in cui gli è contrario.
Can.
54 - §1. Il decreto singolare, la cui
applicazione viene affidata all'esecutore, ha effetto dal momento dell'esecuzione;
in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autorità
di colui che emette il decreto.
§2. Il decreto singolare, per poterne urgere
l'osservanza, deve essere intimato con un legittimo documento a norma del
diritto.
Can. 55 - Fermo
restando il disposto dei cann. [link] 37 e
[link] 51, quando una gravissima ragione si frapponga
alla consegna del testo scritto del decreto, il decreto si ritiene intimato se
viene letto alla persona cui è destinato di fronte a un notaio o a due
testimoni, con la redazione degli atti, da sottoscriversi da tutti i presenti.
Can. 56 - Il
decreto si ritiene intimato, se colui al quale è destinato, chiamato nel dovuto
modo a ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non comparve o ricusò
di sottoscrivere.
Can.
57 - §1. Tutte le volte che la legge
impone di dare un decreto oppure da parte dell'interessato viene legittimamente
proposta una petizione o un ricorso per ottenere il decreto, l'autorità
competente provveda entro tre mesi dalla ricezione della petizione o del
ricorso, a meno che la legge non disponga un termine diverso.
§2. Trascorso questo termine, se il decreto non fu
ancora dato, la risposta si presume negativa, per ciò che si riferisce alla
proposta di un ulteriore ricorso.
§3. La presunta risposta negativa non esime la
competente autorità dall'obbligo di dare il decreto, e anzi di riparare il
danno eventualmente causato, a norma del [link] can.
128.
Can.
58 - §1. Il decreto singolare cessa di
avere vigore con la revoca legittima da parte dell'autorità competente e altresì
cessando la legge per la cui esecuzione fu dato.
§2. Il precetto singolare, non imposto con legittimo
documento, cessa venuto meno il diritto di colui che lo ha dato.
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