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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO I NORME GENERALI (Cann. 1 – 6)
        • TITOLO IV GLI ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI (Cann. 35 – 93)
          • CAPITOLO IV  I PRIVILEGI
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CAPITOLO IV

 I PRIVILEGI

Can. 76 - §1. Il privilegio, ossia una grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto peculiare, può essere concesso dal legislatore come pure dall'autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà.

§2. Il possesso centenario o immemorabile induce la presunzione che il privilegio sia stato concesso.

Can. 77 - Il privilegio è da interpretarsi a norma del  [link] can. 36, §1; ma ci si deve sempre servire di una interpretazione tale, per cui i dotati di privilegio abbiano a conseguire davvero una qualche grazia.

Can. 78 - §1. Il privilegio si presume perpetuo, se non si prova il contrario.

§2. Il privilegio personale, cioè quello che segue la persona, si estingue con essa.

§3. Il privilegio reale cessa con la distruzione totale della cosa o del luogo; il privilegio locale però rivive, se il luogo viene ricostituito entro cinquanta anni.

Can. 79 - Il privilegio cessa per revoca da parte dell'autorità competente a norma del  [link] can. 47, fermo restando il disposto del  [link] can. 81.

Can. 80 - §1. Nessun privilegio cessa per rinuncia, a meno che questa non sia stata accettata dall'autorità competente.

§2. Qualsiasi persona fisica può rinunciare al privilegio concesso solamente in proprio favore.

§3. Le persone singole non possono rinunciare al privilegio concesso a una persona giuridica, o in ragione della dignità del luogo o della cosa; né alla stessa persona giuridica è lecito rinunciare a un privilegio a lei concesso, se la rinuncia torni a pregiudizio della Chiesa o di altri.

Can. 81 - Venuto meno il diritto del concedente, il privilegio non si estingue, a meno che non sia stato dato con la clausola ad beneplacitum nostrum o con altra equipollente.

Can. 82 - Per non uso o per uso contrario un privilegio non oneroso ad altri non cessa; quello invece che ritorna a gravame di altri, si perde, se si aggiunge la legittima prescrizione.

Can. 83 - §1. Il privilegio cessa passato il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concesso, fermo restando il disposto del  [link] can. 142, §2.

§2. Cessa pure, se con il progredire del tempo le circostanze, a giudizio dell'autorità competente, sono talmente cambiate, che sia risultato nocivo o il suo uso divenga illecito.

Can. 84 - Chi abusa della potestà datagli per privilegio, merita di essere privato del privilegio stesso; di conseguenza, l'Ordinario, ammonito invano il privilegiato, privi chi gravemente ne abusa, del privilegio che egli stesso ha concesso; che se il privilegio fu concesso dalla Sede Apostolica, l'Ordinario è tenuto a informarla.




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