CAPITOLO IV
I PRIVILEGI
Can.
76 - §1. Il privilegio, ossia una grazia
in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per
mezzo di un atto peculiare, può essere concesso dal legislatore come pure
dall'autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà.
§2. Il possesso centenario o immemorabile induce la
presunzione che il privilegio sia stato concesso.
Can. 77 - Il
privilegio è da interpretarsi a norma del [link] can. 36,
§1; ma ci si deve sempre servire di una interpretazione tale, per cui
i dotati di privilegio abbiano a conseguire davvero una qualche grazia.
Can.
78 - §1. Il privilegio si presume
perpetuo, se non si prova il contrario.
§2. Il privilegio personale, cioè quello che segue la
persona, si estingue con essa.
§3. Il privilegio reale cessa con la distruzione
totale della cosa o del luogo; il privilegio locale però rivive, se il luogo
viene ricostituito entro cinquanta anni.
Can. 79 - Il
privilegio cessa per revoca da parte dell'autorità competente a norma del
[link] can. 47, fermo restando il disposto del
[link] can. 81.
Can.
80 - §1. Nessun privilegio cessa per
rinuncia, a meno che questa non sia stata accettata dall'autorità competente.
§2. Qualsiasi persona fisica può rinunciare al
privilegio concesso solamente in proprio favore.
§3. Le persone singole non possono rinunciare al
privilegio concesso a una persona giuridica, o in ragione della dignità del
luogo o della cosa; né alla stessa persona giuridica è lecito rinunciare a un
privilegio a lei concesso, se la rinuncia torni a pregiudizio della Chiesa o di
altri.
Can. 81 - Venuto
meno il diritto del concedente, il privilegio non si estingue, a meno che non
sia stato dato con la clausola ad beneplacitum nostrum o con altra
equipollente.
Can. 82 - Per non
uso o per uso contrario un privilegio non oneroso ad altri non cessa; quello
invece che ritorna a gravame di altri, si perde, se si aggiunge la legittima
prescrizione.
Can.
83 - §1. Il privilegio cessa passato il
tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concesso, fermo restando il
disposto del [link] can. 142, §2.
§2. Cessa pure, se con il progredire del tempo le
circostanze, a giudizio dell'autorità competente, sono talmente cambiate, che
sia risultato nocivo o il suo uso divenga illecito.
Can. 84 - Chi abusa
della potestà datagli per privilegio, merita di essere privato del privilegio
stesso; di conseguenza, l'Ordinario, ammonito invano il privilegiato, privi chi
gravemente ne abusa, del privilegio che egli stesso ha concesso; che se il
privilegio fu concesso dalla Sede Apostolica, l'Ordinario è tenuto a
informarla.
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