| CAPITOLO V  LE DISPENSE  Can. 85 - La
dispensa, ossia l'esonero dall'osservanza di una legge puramente ecclesiastica in
un caso particolare, può essere concessa da quelli che godono di potestà
esecutiva, entro i limiti della loro competenza, e altresì da quelli cui
compete la potestà di dispensare esplicitamente o implicitamente sia per lo
stesso diritto sia in forza di una legittima delega. Can. 86 - Non sono
suscettibili di dispensa le leggi in quanto definiscono quelle cose, che sono
essenzialmente costitutive degli istituti o degli atti giuridici. Can.
87 - §1. Il Vescovo diocesano può
dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al
loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari
date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi
sudditi, tuttavia non dalle leggi processuali o penali, né da quelle la cui
dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un'altra
autorità. §2. Quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede e
insieme nell'attesa vi sia pericolo di grave danno, qualunque Ordinario può
dispensare validamente dalle medesime leggi, anche se la dispensa è riservata
alla Santa Sede, purché si tratti di una dispensa che la stessa Santa Sede
nelle medesime circostanze solitamente concede, fermo restando il disposto del
 [link] can. 291. Can. 88 -
L'Ordinario del luogo può dispensare validamente dalle leggi diocesane, e,
tutte le volte egli giudichi che ciò giovi al bene dei fedeli, dalle leggi date
dal Concilio plenario o provinciale oppure dalla Conferenza Episcopale. Can. 89 - Il
parroco e gli altri presbiteri o i diaconi non possono dispensare validamente
da una legge universale e da una particolare, a meno che tale potestà non sia
stata loro espressamente concessa. Can.
90 - §1. Non si dispensi dalla legge
ecclesiastica senza giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze
del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la
dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso o dal suo
superiore, è anche invalida. §2. Nel dubbio sulla sufficienza della causa la
dispensa è concessa validamente e lecitamente. Can. 91 - Chi gode
della potestà di dispensare la può esercitare validamente anche stando fuori
dal territorio, verso i sudditi, benché assenti dal territorio, e, se non è
stabilito espressamente il contrario, anche verso i forestieri che si trovano
attualmente nel territorio, e altresì verso se stesso. Can. 92 - È
sottoposta a interpretazione stretta non solo la dispensa a norma del
 [link] can. 36, §1, ma la stessa potestà di dispensare
concessa per un caso determinato. Can. 93 - La
dispensa che ha tratti successivi cessa nei medesimi modi del privilegio, e
inoltre per la sicura e totale cessazione della causa motivante.   
 |