TITOLO V
GLI STATUTI E GLI ORDINAMENTI (Cann. 94 –
95)
Can.
94 - §1. Gli statuti, in senso proprio,
sono regolamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di
persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi,
la loro costituzione, il governo e i modi di agire.
§2. Agli statuti di un insieme di persone sono
obbligate le sole persone che ne sono legittimamente membri; agli statuti di un
insieme di cose, quelli che ne curano la conduzione.
§3. Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate
in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni
sulle leggi.
Can.
95 - §1. I regolamenti sono regole o norme
che devono essere osservate nei convegni di persone, sia indetti dall'autorità
ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli, come pure in altre
celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito ciò che si riferisce alla
costituzione, alla conduzione e ai modi di agire.
§2. Nei convegni o nelle celebrazioni, sono tenuti
alle norme del regolamento quelli che vi partecipano.
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