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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO I NORME GENERALI (Cann. 1 – 6)
        • TITOLO VI LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE (Cann. 96 – 123)
          • CAPITOLO I  LA CONDIZIONE CANONICA DELLE PERSONE FISICHE
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TITOLO VI

LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE (Cann. 96 – 123)

 

CAPITOLO I

 LA CONDIZIONE CANONICA DELLE PERSONE FISICHE

Can. 96 - Mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta.

Can. 97 - §1. La persona che ha compiuto diciotto anni, è maggiorenne; sotto tale età, è minorenne.

§2. Il minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene detto bambino e lo si considera non responsabile dei suoi atti, compiuti però i sette anni, si presume che abbia l'uso di ragione.

Can. 98 - §1. La persona maggiorenne ha il pieno esercizio dei suoi diritti.

§2. La persona minorenne nell'esercizio dei suoi diritti rimane sottoposta alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle cose nelle quali i minorenni sono esenti dalla loro potestà per legge divina o per diritto canonico; per ciò che attiene alla costituzione dei tutori e alla loro potestà, si osservino le disposizioni del diritto civile, a meno che non si disponga altro dal diritto canonico, o il Vescovo diocesano in casi determinati abbia per giusta causa stimato doversi provvedere con la nomina di un altro tutore.

Can. 99 - Chiunque manca abitualmente dell'uso di ragione, lo si considera non responsabile dei suoi atti ed è assimilato ai bambini.

Can. 100 - La persona viene detta: abitante, nel luogo in cui è il suo domicilio; dimorante, nel luogo in cui ha il quasi-domicilio; forestiero, se si trova fuori del domicilio e del quasi-domicilio che ancora ritiene; girovago, se non ha in alcun luogo il domicilio o il quasi-domicilio.

Can. 101 - §1. Il luogo di origine del figlio, anche neofita, è quello in cui, quando il figlio è nato, i genitori avevano il domicilio o, mancando questo, il quasi-domicilio, oppure, se i genitori non avevano il medesimo domicilio o quasi-domicilio, l'aveva la madre.

§2. Se si tratta di un figlio di girovaghi, il luogo di origine è il luogo stesso della nascita; se di un esposto, è il luogo in cui fu trovato.

Can. 102 - §1. Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi.

§2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi.

§3. Il domicilio o il quasi-domicilio nel territorio di una parrocchia è detto parrocchiale; nel territorio di una diocesi, anche se non in una parrocchia, diocesano.

Can. 103 - I membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica acquistano il domicilio nel luogo dove è situata la casa cui sono ascritti; il quasi-domicilio, nella casa in cui, a norma del  [link] can. 102, §2, dimorano.

Can. 104 - I coniugi abbiano in comune il domicilio o il quasi-domicilio; a motivo di legittima separazione o per altra giusta causa, entrambi possono avere un proprio domicilio o quasi-domicilio.

Can. 105 - §1. Il minorenne ritiene necessariamente il domicilio e il quasi-domicilio di colui, alla cui potestà è soggetto.

Uscito dall'infanzia può acquistare anche un proprio quasi-domicilio; e legittimamente emancipato a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio.

§2. Chiunque per una ragione diversa dalla minore età è stato affidato legittimamente in tutela o in curatela di un altro, ha il domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore.

Can. 106 - Il domicilio e il quasi-domicilio si perdono con la partenza dal luogo con intenzione di non tornare, salvo il disposto del  [link] can. 105.

Can. 107 - §1. A ciascuno sia per il domicilio sia per il quasi-domicilio tocca il parroco e l'Ordinario proprio.

§2. Il parroco o l'Ordinario proprio del girovago è il parroco o l'Ordinario del luogo in cui il girovago dimora attualmente.

§3. Il parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il quasi-domicilio diocesano, è il parroco del luogo in cui attualmente dimora.

Can. 108 - §1. La consanguineità si computa per linee e per gradi.

§2. Nella linea retta tanti sono i gradi quante le generazioni, ossia quante le persone, tolto il capostipite.

§3. Nella linea obliqua tanti sono i gradi quante le persone in tutte e due le linee insieme, tolto il capostipite.

Can. 109 - §1. L'affinità sorge dal matrimonio valido, anche se non consumato, e sussiste tra il marito e i consanguinei della moglie, e parimenti tra la moglie e i consanguinei del marito.

§2. Si computa in maniera tale che coloro che sono consanguinei del marito, siano affini della moglie nella medesima linea e grado, e viceversa.

Can. 110 - I figli, che sono stati adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli di colui o di coloro che li hanno adottati.

Can. 111 - §1. Con la ricezione del battesimo è ascritto alla Chiesa latina il figlio dei genitori, che ad essa appartengono o, se uno dei due non appartiene ad essa, ambedue i genitori di comune accordo abbiano optato che la prole fosse battezzata nella Chiesa latina; che se manca il comune accordo, è ascritto alla Chiesa rituale, cui appartiene il padre.

§2. Qualsiasi battezzando che abbia compiuto quattordici anni di età, può liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un'altra Chiesa rituale di diritto proprio; nel qual caso, egli appartiene a quella Chiesa che avrà scelto.

Can. 112 - §1. Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un'altra Chiesa rituale di diritto proprio: 1) chi ne abbia ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica; 2) il coniuge che, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, abbia dichiarato di voler passare alla Chiesa rituale di diritto proprio dell'altro coniuge; sciolto però il matrimonio, può ritornare liberamente alla Chiesa latina; 3) i figli di quelli, di cui ai nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattordici anni di età e parimenti, nel matrimonio misto, i figli della parte cattolica, che sia passata legittimamente a un'altra Chiesa rituale; raggiunta però questa età, i medesimi possono ritornare alla Chiesa latina.

§2. L'usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa rituale di diritto proprio, non comporta l'ascrizione alla medesima Chiesa.




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