TITOLO VI
LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE (Cann. 96 –
123)
CAPITOLO I
LA CONDIZIONE
CANONICA DELLE PERSONE FISICHE
Can. 96 - Mediante
il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito
persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro
condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché
non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta.
Can.
97 - §1. La persona che ha compiuto
diciotto anni, è maggiorenne; sotto tale età, è minorenne.
§2. Il minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene
detto bambino e lo si considera non responsabile dei suoi atti, compiuti però i
sette anni, si presume che abbia l'uso di ragione.
Can.
98 - §1. La persona maggiorenne ha il
pieno esercizio dei suoi diritti.
§2. La persona minorenne nell'esercizio dei suoi
diritti rimane sottoposta alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per
quelle cose nelle quali i minorenni sono esenti dalla loro potestà per legge
divina o per diritto canonico; per ciò che attiene alla costituzione dei tutori
e alla loro potestà, si osservino le disposizioni del diritto civile, a meno
che non si disponga altro dal diritto canonico, o il Vescovo diocesano in casi
determinati abbia per giusta causa stimato doversi provvedere con la nomina di
un altro tutore.
Can. 99 - Chiunque
manca abitualmente dell'uso di ragione, lo si considera non responsabile dei
suoi atti ed è assimilato ai bambini.
Can. 100 - La
persona viene detta: abitante, nel luogo in cui è il suo domicilio; dimorante,
nel luogo in cui ha il quasi-domicilio; forestiero, se si trova fuori del
domicilio e del quasi-domicilio che ancora ritiene; girovago, se non ha in
alcun luogo il domicilio o il quasi-domicilio.
Can.
101 - §1. Il luogo di origine del figlio,
anche neofita, è quello in cui, quando il figlio è nato, i genitori avevano il
domicilio o, mancando questo, il quasi-domicilio, oppure, se i genitori non
avevano il medesimo domicilio o quasi-domicilio, l'aveva la madre.
§2. Se si tratta di un figlio di girovaghi, il luogo
di origine è il luogo stesso della nascita; se di un esposto, è il luogo in cui
fu trovato.
Can.
102 - §1. Il domicilio si acquista con la
dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o
sia congiunta con l'intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani
da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi.
§2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel
territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia
congiunta con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo
allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi.
§3. Il domicilio o il quasi-domicilio nel territorio
di una parrocchia è detto parrocchiale; nel territorio di una diocesi, anche se
non in una parrocchia, diocesano.
Can. 103 - I membri
degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica acquistano il
domicilio nel luogo dove è situata la casa cui sono ascritti; il
quasi-domicilio, nella casa in cui, a norma del [link] can. 102,
§2, dimorano.
Can. 104 - I
coniugi abbiano in comune il domicilio o il quasi-domicilio; a motivo di
legittima separazione o per altra giusta causa, entrambi possono avere un
proprio domicilio o quasi-domicilio.
Can.
105 - §1. Il minorenne ritiene
necessariamente il domicilio e il quasi-domicilio di colui, alla cui potestà è
soggetto.
Uscito dall'infanzia può acquistare anche un proprio
quasi-domicilio; e legittimamente emancipato a norma del diritto civile, anche
un domicilio proprio.
§2. Chiunque per una ragione diversa dalla minore età
è stato affidato legittimamente in tutela o in curatela di un altro, ha il
domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore.
Can. 106 - Il
domicilio e il quasi-domicilio si perdono con la partenza dal luogo con
intenzione di non tornare, salvo il disposto del [link] can.
105.
Can.
107 - §1. A ciascuno sia per il domicilio
sia per il quasi-domicilio tocca il parroco e l'Ordinario proprio.
§2. Il parroco o l'Ordinario proprio del girovago è il
parroco o l'Ordinario del luogo in cui il girovago dimora attualmente.
§3. Il parroco proprio di colui che non ha se non il
domicilio o il quasi-domicilio diocesano, è il parroco del luogo in cui
attualmente dimora.
Can.
108 - §1. La consanguineità si computa
per linee e per gradi.
§2. Nella linea retta tanti sono i gradi quante le
generazioni, ossia quante le persone, tolto il capostipite.
§3. Nella linea obliqua tanti sono i gradi quante le
persone in tutte e due le linee insieme, tolto il capostipite.
Can.
109 - §1. L'affinità sorge dal matrimonio
valido, anche se non consumato, e sussiste tra il marito e i consanguinei della
moglie, e parimenti tra la moglie e i consanguinei del marito.
§2. Si computa in maniera tale che coloro che sono
consanguinei del marito, siano affini della moglie nella medesima linea e
grado, e viceversa.
Can. 110 - I figli,
che sono stati adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli di
colui o di coloro che li hanno adottati.
Can.
111 - §1. Con la ricezione del battesimo
è ascritto alla Chiesa latina il figlio dei genitori, che ad essa appartengono
o, se uno dei due non appartiene ad essa, ambedue i genitori di comune accordo
abbiano optato che la prole fosse battezzata nella Chiesa latina; che se manca
il comune accordo, è ascritto alla Chiesa rituale, cui appartiene il padre.
§2. Qualsiasi battezzando che abbia compiuto
quattordici anni di età, può liberamente scegliere di essere battezzato nella
Chiesa latina o in un'altra Chiesa rituale di diritto proprio; nel qual caso,
egli appartiene a quella Chiesa che avrà scelto.
Can.
112 - §1. Dopo aver ricevuto il
battesimo, sono ascritti a un'altra Chiesa rituale di diritto proprio: 1) chi
ne abbia ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica; 2) il coniuge che,
nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, abbia dichiarato di voler
passare alla Chiesa rituale di diritto proprio dell'altro coniuge; sciolto però
il matrimonio, può ritornare liberamente alla Chiesa latina; 3) i figli di
quelli, di cui ai nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattordici anni di età e
parimenti, nel matrimonio misto, i figli della parte cattolica, che sia passata
legittimamente a un'altra Chiesa rituale; raggiunta però questa età, i medesimi
possono ritornare alla Chiesa latina.
§2. L'usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere
i sacramenti secondo il rito di una Chiesa rituale di diritto proprio, non
comporta l'ascrizione alla medesima Chiesa.
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