CAPITOLO II
LE PERSONE
GIURIDICHE
Can. 113 - §1. La
Chiesa cattolica e la Sede Apostolica sono persone morali in forza della stessa
disposizione divina.
§2. Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono
anche le persone giuridiche, soggetti cioè nel diritto canonico di obblighi e
di diritti che corrispondono alla loro natura.
Can.
114 - §1. Le persone giuridiche sono costituite
o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da
parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia
di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della
Chiesa, che trascende il fine dei singoli.
§2. Come fini, di cui al §1, s'intendono quelli
attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia
temporale.
§3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca
la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che
perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti
dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine
prestabilito.
Can.
115 - §1. Le persone giuridiche nella
Chiesa sono o insiemi di persone o insiemi di cose.
§2. L'insieme di persone, che non può essere composto
se non almeno di tre persone, è collegiale, se i membri determinano la sua
azione, concorrendo nel prendere le decisioni, con uguale diritto o meno, a
norma del diritto e degli statuti; altrimenti è non collegiale.
§3. L'insieme di cose, ossia la fondazione autonoma,
consta di beni o di cose, sia spirituali sia materiali, e lo dirigono, a norma
del diritto e degli statuti, sia una o più persone fisiche sia un collegio.
Can.
116 - §1. Le persone giuridiche pubbliche
sono insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente
autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della
Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito,
loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche
sono private.
§2. Le persone giuridiche pubbliche vengono dotate di
tale personalità sia per il diritto stesso sia per speciale decreto
dell'autorità competente che la concede espressamente; le persone giuridiche
private vengono dotate di questa personalità soltanto per mezzo dello speciale
decreto dell'autorità competente che concede espressamente la medesima
personalità.
Can. 117 - Nessun
insieme di persone o di cose che intenda ottenere la personalità giuridica, può
validamente conseguirla se i suoi statuti non siano stati approvati dalla
competente autorità.
Can. 118 -
Rappresentano la persona giuridica pubblica, agendo a suo nome, coloro ai quali
tale competenza è riconosciuta dal diritto universale o particolare oppure dai propri
statuti; rappresentano la persona giuridica privata, coloro cui la medesima
competenza è attribuita attraverso gli statuti.
Can. 119 - Per
quanto concerne gli atti collegiali, a meno che non sia disposto altro dal diritto
o dagli statuti: 1) se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che,
presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, e piaciuto
alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini
inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la
maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età;
dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più
anziano di età; 2) se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che,
presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto
alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini
i suffragi furono uguali, il presidente può dirimere la parità con un suo voto;
3) ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato.
Can.
120 - §1. La persona giuridica per sua
natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente soppressa dalla
competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni; la
persona giuridica privata si estingue inoltre, se l'associazione stessa si
discioglie a norma degli statuti, oppure se, a giudizio dell'autorità
competente, la stessa fondazione ha cessato di esistere a norma degli statuti.
§2. Se rimane anche uno solo dei membri della persona
giuridica collegiale, e l'insieme delle persone secondo gli statuti non ha
cessato di esistere, l'esercizio di tutti i diritti dell'insieme compete a quel
membro.
Can. 121 - Se gli
insiemi sia di persone sia di cose, che sono persone giuridiche pubbliche, si
congiungano in tale maniera che dai medesimi sia costituito un unico insieme
dotato anch'esso di personalità giuridica, questa nuova persona giuridica
ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri dei precedenti e assume gli
oneri, di cui i medesimi erano gravati; per quanto concerne poi la destinazione
dei beni e l'adempimento degli oneri, devono essere salvaguardati la volontà
dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti.
Can. 122 - Se
l'insieme, che gode di personalità giuridica pubblica, si divide in maniera
tale che o una parte di esso sia unita a un'altra persona giuridica o dalla
parte divisa si eriga una distinta persona giuridica pubblica, l'autorità
ecclesiastica cui compete la divisione deve curare personalmente o per mezzo di
un esecutore, osservati invero in primo luogo sia la volontà dei fondatori e
degli offerenti sia i diritti acquisiti sia infine gli statuti approvati: 1)
che i beni comuni divisibili e i diritti patrimoniali come pure i debiti e gli
altri oneri siano divisi tra le persone giuridiche di cui si tratta con debita
proporzione secondo il giusto e l'onesto, tenuto conto di tutte le circostanze
e delle necessità di entrambe; 2) che l'uso e l'usufrutto dei beni comuni, che
non sono sottoposti a divisione, tornino a vantaggio di tutte e due le persone
giuridiche, e che gli oneri propri alle medesime siano imposti a entrambe,
osservata parimenti la dovuta proporzione da definirsi secondo il giusto e
l'onesto.
Can. 123 - Estinta
la persona giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti
patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e
dagli statuti; se questi tacciono, essi toccano in sorte alla persona giuridica
immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli
offerenti come pure i diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata,
la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli statuti
propri.
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