TITOLO
VIII
LA
POTESTÀ DI GOVERNO (Cann. 129 – 144)
Can.
129 - §1. Sono abili alla potestà di governo,
che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche
potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma
delle disposizioni del diritto.
§2. Nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli
laici possono cooperare a norma del diritto.
Can. 130 - La
potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, talora tuttavia nel
solo foro interno, in modo tale però che gli effetti che il suo esercizio ha
originariamente nel foro esterno, in questo foro non vengano riconosciuti, se
non in quanto ciò è stabilito dal diritto per casi determinati.
Can.
131 - §1. La potestà di governo ordinaria
è quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio; la potestà delegata,
quella che è concessa alla persona stessa, non mediante l'ufficio.
§2. La potestà di governo ordinaria può essere sia
propria sia vicaria.
§3. A chi si asserisce delegato, incombe l'onere di
provare la delega.
Can.
132 - §1. Le facoltà abituali vengono
rette dalle disposizioni sulla potestà delegata.
§2. Purtuttavia se nella sua concessione non è
disposto espressamente altro o non è stata scelta l'abilità specifica della
persona, la facoltà abituale concessa all'Ordinario non è annullata venendo
meno il diritto dell'Ordinario cui fu concessa, sebbene egli stesso abbia
iniziato a eseguirla, ma passa a qualsiasi Ordinario che gli succede nel
governo.
Can.
133 - §1. Il delegato, che oltrepassa i
limiti del suo mandato sia circa le cose sia circa le persone, agisce
invalidamente.
§2. Non si reputa che il delegato oltrepassi i limiti
del suo mandato se compie ciò per cui fu delegato in modo diverso da quello
determinato dal mandato, a meno che il modo non sia stato imposto per la
validità dallo stesso delegante.
Can.
134 - §1. Col nome di Ordinario nel
diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri
che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o
a una comunità ad essa equiparata a norma del [link] can.
368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva
ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti,
per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto
pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio
clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria.
§2. Col nome di Ordinario del luogo s'intendono tutti
quelli recensiti nel §1, eccetto i Superiori degli istituti religiosi e delle
società di vita apostolica.
§3. Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano
nell'àmbito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo
diocesano e agli altri a lui stesso equiparati nel [link] can.
381, §2, esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per
mandato speciale.
Can.
135 - §1. La potestà di governo si
distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale.
§2. La potestà legislativa è da esercitarsi nel modo
stabilito dal diritto, e quella di cui gode nella Chiesa il legislatore al di
sotto dell'autorità suprema, non può essere validamente delegata, se non è
disposto esplicitamente altro dal diritto; da parte del legislatore inferiore
non può essere data validamente una legge contraria al diritto superiore.
§3. La potestà giudiziale, di cui godono i giudici e i
collegi giudiziari, è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e non può
essere delegata, se non per eseguire gli atti preparatori di un qualsiasi
decreto o sentenza.
§4. Per ciò che concerne l'esercizio della potestà
esecutiva, si osservino le disposizioni dei canoni che seguono.
Can. 136 - Pur
stando fuori del territorio, la potestà esecutiva si può esercitare validamente
verso i sudditi, benché assenti dal territorio, a meno che non consti altro
dalla natura della cosa o dal disposto del diritto; la si può esercitare verso
i forestieri che si trovano attualmente nel territorio, se si tratta di
concedere favori o di mandare ad esecuzione sia le leggi universali sia le
leggi particolari, alle quali gli stessi sono tenuti a norma del
[link] can. 13, §2, n. 2.
Can.
137 - §1. La potestà esecutiva ordinaria
può essere delegata sia per un atto sia per un insieme di casi, a meno che non
sia disposto espressamente altro dal diritto.
§2. La potestà esecutiva delegata dalla Sede
Apostolica può essere suddelegata sia per un atto sia per un insieme di casi, a
meno che non sia stata scelta l'abilità specifica della persona o non sia stata
espressamente proibita la suddelega.
§3. La potestà esecutiva delegata da un'altra autorità
che ha potestà ordinaria, se è stata delegata per un insieme di casi, può
essere suddelegata soltanto in casi singoli; se invece è stata delegata per un
atto o per atti determinati, non può essere suddelegata, se non per espressa
concessione del delegante.
§4. Nessuna potestà suddelegata può essere nuovamente
suddelegata, se ciò non fu concesso espressamente da parte del delegante.
Can. 138 - La
potestà esecutiva ordinaria come pure la potestà delegata per un insieme di
casi, è da interpretarsi in senso largo, qualsiasi altra invece in senso
stretto; tuttavia a chi è stata delegata la potestà, s'intendono concesse anche
quelle facoltà senza le quali la medesima potestà non può essere esercitata.
Can.
139 - §1. Se non è stabilito altro dal
diritto, per il fatto che uno si rivolga a qualche autorità competente, anche superiore,
non si sospende la potestà esecutiva dell'altra autorità competente, sia essa
ordinaria oppure delegata.
§2. Tuttavia l'inferiore non s'intrometta nella
questione deferita all'autorità superiore, se non per causa grave e urgente;
nel qual caso avverta immediatamente il superiore della cosa.
Can.
140 - §1. Qualora siano stati delegati
parecchi a trattare in solido lo stesso affare, chi per primo abbia iniziato a
svolgere l'affare esclude gli altri dal trattarlo, a meno che in seguito non
sia stato impedito o non abbia voluto procedere ulteriormente nel condurlo a
termine.
§2. Qualora siano stati delegati parecchi
collegialmente a trattare un affare, tutti devono procedere a norma del
[link] can. 119, a meno che non sia stato disposto
altro nel mandato.
§3. La potestà esecutiva delegata a parecchi, si
presume delegata ai medesimi in solido.
Can. 141 - Qualora
siano stati delegati parecchi successivamente, sbrighi l'affare colui, il cui
mandato è anteriore, né fu poi revocato.
Can.
142 - §1. La potestà delegata si estingue
compiuto il mandato; trascorso il tempo o esaurito il numero dei casi per i
quali fu concessa; cessando la causa finale della delega; per revoca del
delegante intimata direttamente al delegato come pure per rinuncia del delegato
fatta conoscere al delegante e da lui accettata; non si estingue invece venendo
meno il diritto del delegante, eccetto che ciò non appaia dalle clausole
apposte.
§2. Tuttavia l'atto, proveniente da potestà delegata
che si esercita nel solo foro interno, posto per inavvertenza dopo la scadenza
del tempo di concessione, è valido.
Can.
143 - §1. La potestà ordinaria si
estingue con la perdita dell'ufficio cui è annessa.
§2. Se non sia disposto altro dal diritto, la potestà
ordinaria è sospesa, qualora si appelli legittimamente o s'interponga un
ricorso contro la privazione o la rimozione dall'ufficio.
Can.
144 - §1. Nell'errore comune di fatto o
di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di
fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà
di governo esecutiva.
§2. La stessa norma si applica alle facoltà di cui ai
cann. [link] 882, [link] 883,
[link] 966, e [link] 1111,
§1.
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