CAPITOLO I
PROVVISIONE
DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO
Can. 146 -
L'ufficio ecclesiastico non può essere validamente ottenuto senza provvisione
canonica.
Can. 147 - La provvisione
dell'ufficio ecclesiastico si effettua: per libero conferimento da parte
dell'autorità ecclesiastica competente; per istituzione data dalla medesima, se
precedette la presentazione; per conferma o per ammissione fatta dalla stessa,
se precedette l'elezione o la postulazione; infine per semplice elezione e
accettazione dell'eletto, se l'elezione non esige conferma.
Can. 148 -
All'autorità, cui spetta erigere, innovare e sopprimere gli uffici, compete pure
la loro provvisione, a meno che non sia stabilito altro dal diritto.
Can.
149 - §1. Perché uno sia promosso ad un
ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa e possedere
l'idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per l'ufficio stesso
dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione.
§2. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta a
colui che manca delle qualità richieste, è nulla soltanto se le qualità siano
esatte espressamente per la validità della provvisione dal diritto universale o
particolare oppure dalla legge di fondazione; altrimenti è valida, ma può
essere rescissa per mezzo di un decreto dell'autorità competente o con sentenza
del tribunale amministrativo.
§3. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta
con simonia è nulla per lo stesso diritto.
Can. 150 -
L'ufficio che comporta la piena cura delle anime, ad adempiere la quale si
richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale, non può essere conferito
validamente a colui che non è ancora stato ordinato sacerdote.
Can. 151 - La
provvisione dell'ufficio che comporta la cura delle anime non sia differita
senza grave causa.
Can. 152 - A
nessuno siano conferiti due o più uffici incompatibili, che cioè non possono
essere espletati contemporaneamente dalla stessa persona.
Can.
153 - §1. La provvisione di un ufficio
non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa valida per la
susseguente vacanza.
§2. Se tuttavia si tratta di un ufficio che viene
conferito di diritto a tempo determinato, la provvisione può essere fatta nei
sei mesi prima del compimento di questo tempo, e ha effetto dal giorno della
vacanza dell'ufficio.
§3. La promessa di un ufficio, da chiunque sia stata
fatta, non produce alcun effetto giuridico.
Can. 154 -
L'ufficio vacante di diritto, che sia eventualmente ancora posseduto da
qualcuno illegittimamente, può essere conferito, purché sia stata dichiarata
nel debito modo l'illegittimità del possesso, e di tale dichiarazione venga
fatta menzione nella lettera di conferimento.
Can. 155 - Chi,
facendo le veci di un altro che sia negligente o impedito, conferisce
l'ufficio, non acquista da ciò nessuna potestà sulla persona cui fu conferito,
ma la condizione giuridica di questi è costituita come se la provvisione fosse
stata effettuata a norma ordinaria del diritto.
Can. 156 - La
provvisione di qualsiasi ufficio sia fatta per iscritto.
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