Articolo 2 - La presentazione
Can.
158 - §1. La presentazione a un ufficio
ecclesiastico da parte di colui, cui compete il diritto di presentare, deve
essere fatta all'autorità alla quale spetta dare l'istituzione all'ufficio di
cui si tratta, e precisamente, se altro non è stato legittimamente disposto,
entro tre mesi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio.
§2. Se il diritto di presentazione compete a un
collegio o a un gruppo di persone, colui che deve essere presentato sia
designato osservando le disposizioni dei cann.
[link] 165-179.
Can. 159 - Nessuno
sia presentato contro la sua volontà; di conseguenza colui che è proposto per
essere presentato, richiesto del suo parere, se non rifiuta entro otto giorni
utili, può essere presentato.
Can.
160 - §1. Chi gode del diritto di
presentazione, può presentare una o anche più persone, e questo sia
contemporaneamente sia successivamente.
§2. Nessuno può presentare se stesso; un collegio o un
gruppo di persone però può presentare uno dei suoi membri.
Can.
161 - §1. Se non è stabilito altro dal
diritto, chi ha presentato una persona riconosciuta non idonea può soltanto per
una seconda volta presentare, entro un mese, un altro candidato.
§2. Se il presentato avesse rinunciato prima che sia
stata fatta l'istituzione o fosse deceduto, chi gode del diritto di presentare,
entro un mese dalla ricezione della notizia della rinuncia o della morte, può
esercitare nuovamente il suo diritto.
Can. 162 - Chi,
entro il tempo utile, a norma del [link] can. 158, §1
e del [link] can. 161, non ha fatto la presentazione,
e parimenti colui che ha presentato due volte una persona riconosciuta non
idonea, perde per quel caso il diritto di presentazione, e all'autorità cui
spetta dare l'istituzione, compete provvedere liberamente all'ufficio vacante,
con l'assenso tuttavia dell'Ordinario proprio del candidato alla provvisione.
Can. 163 -
L'autorità, cui compete a norma del diritto istituire il presentato, istituisca
legittimamente colui che avrà riconosciuto idoneo e che avrà accettato; che se
parecchi, legittimamente presentati, fossero stati riconosciuti idonei, deve
istituire uno dei medesimi.
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