Articolo 3 - L'elezione
Can. 164 - Nelle elezioni
canoniche si osservino le disposizioni dei canoni che seguono, eccetto che il
diritto non abbia previsto altro.
Can. 165 - Qualora
non sia stato disposto altro dal diritto oppure dai legittimi statuti del
collegio o del gruppo, se un collegio o un gruppo di persone avesse il diritto
di eleggere a un ufficio, l'elezione non sia differita oltre il trimestre utile
da computarsi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio;
trascorso inutilmente questo termine, l'autorità ecclesiastica, cui compete il
diritto di confermare l'elezione o il diritto di provvedere sucessivamente,
provveda liberamente all'ufficio vacante.
Can.
166 - §1. Il presidente del collegio o
del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al gruppo; la
convocazione poi, quando deve essere personale, ha valore, se viene fatta nel
luogo del domicilio o del quasi-domicilio oppure nel luogo di dimora.
§2. Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati
fu trascurato e perciò è stato assente, l'elezione vale; purtuttavia su istanza
del medesimo, una volta provata l'omissione e l'assenza, l'elezione, anche se
fu confermata, deve essere rescissa dall'autorità competente, purché consti
giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla
ricezione della notizia dell'elezione.
§3. Che se fosse stata trascurata più della terza
parte degli elettori, l'elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che
tutti i non convocati non siano effettivamente intervenuti.
Can.
167 - §1. Fatta legittimamente la
convocazione, hanno il diritto di dare il voto i presenti nel giorno e nel
luogo determinati nella stessa convocazione, esclusa la facoltà di dare il voto
sia per lettera sia per procuratore, a meno che non sia disposto legittimamente
altro dagli statuti.
§2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa,
in cui si tiene l'elezione, ma non può partecipare all'elezione per malferma
salute, sia richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori.
Can. 168 - Sebbene
qualcuno abbia per più titoli il diritto di dare il voto a nome proprio, non
può darne che uno solo.
Can. 169 - Perché
l'elezione sia valida, non può essere ammesso al voto nessuno, che non
appartenga al collegio o al gruppo.
Can. 170 -
L'elezione, la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita, è
invalida per lo stesso diritto.
Can.
171 - §1. Sono inabili a dare il voto: 1)
chi è incapace di atto umano; 2) colui che manca di voce attiva; 3) chi è
legato dalla pena della scomunica sia per sentenza giudiziale sia per decreto
con il quale la pena viene inflitta o dichiarata; 4) colui che si è staccato
notoriamente dalla comunione della Chiesa
§2. Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto è
nullo, ma l'elezione vale, a meno che non consti che, tolto quel voto, l'eletto
non ha riportato il numero dei voti richiesto.
Can.
172 - §1. Perché il voto sia valido, deve
essere: 1) libero; e perciò è invalido il voto di colui, che per timore grave o
con dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata
persona o diverse persone disgiuntamente; 2) segreto, certo, assoluto,
determinato.
§2. Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si
ritengano come non aggiunte.
Can.
173 - §1. Prima che cominci l'elezione,
siano designati tra i membri del collegio o del gruppo almeno due scrutatori.
§2. Gli scrutatori raccolgano i voti e di fronte al
presidente dell'elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al
numero degli elettori, procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano a
tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno.
§3. Se il numero dei voti supera il numero degli
elettori, nulla si è realizzato.
§4. Tutti gli atti dell'elezione siano accuratamente
descritti da colui che funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso
attuario, dal presidente e dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi
nell'archivio del collegio.
Can.
174 - §1. L'elezione, se non è disposto
altrimenti dal diritto o dagli statuti, può essere fatta anche per compromesso,
a condizione cioè che gli elettori, con consenso unanime e scritto,
trasferiscano per quella volta il diritto di eleggere ad una o a più persone
idonee, sia membri sia estranee, le quali eleggano a nome di tutti in forza
della facoltà ricevuta.
§2. Se si tratta di un collegio o di un gruppo formato
da soli chierici, i compromissari devono essere costituiti nell'ordine sacro;
altrimenti l'elezione è invalida.
§3. I compromissari devono osservare le disposizioni
del diritto sulle elezioni e, per la validità dell'elezione, devono attenersi
alle condizioni apposte al compromesso, non contrarie al diritto; le condizioni
invece contrarie al diritto si ritengano come non apposte.
Can. 175 - Il
compromesso cessa e il diritto di dare il voto ritorna ai compromettenti: 1)
con la revoca fatta dal collegio o dal gruppo, quando ancor nulla si è fatto;
2) se rimane inadempiuta qualche condizione apposta al compromesso; 3) se
l'elezione effettuata risulta nulla.
Can. 176 - Se non è
disposto altro dal diritto o dagli statuti, si ritenga eletto e venga
proclamato dal presidente del collegio o del gruppo colui che ha riportato il
numero richiesto dei voti, a norma del [link] can. 119, n.
1.
Can.
177 - §1. L'elezione deve essere intimata
immediatamente all'eletto, il quale deve notificare entro otto giorni utili
dalla ricezione dell'intimazione al presidente del collegio o del gruppo se
accetta l'elezione o no; altrimenti l'elezione non ha effetto.
§2. Se l'eletto non ha accettato, perde ogni diritto
proveniente dall'elezione né questo rivive per una accettazione susseguente, ma
può essere di nuovo eletto; il collegio o il gruppo, precisamente entro un mese
dall'aver conosciuto la non-accettazione, deve procedere a una nuova elezione.
Can. 178 -
L'eletto, accettata l'elezione, che non necessiti di conferma, ottiene
immediatamente l'ufficio con pieno diritto; altrimenti, non acquista se non il
diritto alla cosa.
Can.
179 - §1. Se l'elezione necessita di
conferma, l'eletto, entro otto giorni dal giorno dell'accettazione dell'elezione,
deve richiedere personalmente o per mezzo di un altro la conferma all'autorità
competente; altrimenti è privato di ogni diritto, se non avrà provato di essere
stato trattenuto da un giusto impedimento nel chiedere la conferma.
§2. L'autorità competente, se avrà trovato idoneo
l'eletto a norma del [link] can. 149, §1, e l'elezione
sia stata compiuta a norma del diritto, non può negare la conferma.
§3. La conferma deve essere data per iscritto.
§4. Prima dell'intimazione della conferma, non è
lecito all'eletto intromettersi nell'amministrazione dell'ufficio sia nelle
cose spirituali sia in quelle temporali, e gli atti eventualmente da lui posti
sono nulli.
§5. Intimata la conferma, l'eletto ottiene l'ufficio
con pieno diritto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto.
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