Articolo 4 - La postulazione
Can.
180 - §1. Se all'elezione di colui, che
gli elettori stimano più adatto e preferiscono, si frappone un impedimento
canonico, del quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa, essi stessi
con i propri voti lo possono postulare alla competente autorità, a meno che non
sia disposto altro dal diritto.
§2. I compromissari non possono postulare, se ciò non
è stato espresso nel compromesso.
Can.
181 - §1. Perché la postulazione abbia
valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti.
§2. Il voto per la postulazione deve essere espresso
per mezzo della parola: postulo, o termine equivalente; la formula: eleggo o
postulo, o altra equipollente, vale per l'elezione, se l'impedimento non
esista, altrimenti per la postulazione.
Can.
182 - §1. La postulazione deve essere
trasmessa dal presidente entro otto giorni utili all'autorità competente alla
quale appartiene confermare l'elezione, cui spetta concedere la dispensa
dall'impedimento, oppure, se non ha tale potestà, richiederla all'autorità
superiore; se non si esige la conferma, la postulazione deve essere trasmessa
all'autorità competente perché venga concessa la dispensa.
§2. Se la postulazione non fosse stata trasmessa entro
il tempo stabilito, per lo stesso fatto è nulla, e il collegio o il gruppo per
quella volta è privato del diritto di eleggere o di postulare, a meno che non
si provi che il presidente sia stato trattenuto da un giusto impedimento nel
trasmettere la postulazione o si sia astenuto dal trasmetterla a tempo
opportuno per dolo o per negligenza.
§3. Il postulato non acquista alcun diritto dalla
postulazione; l'autorità competente non è tenuta all'obbligo di ammetterla.
§4. Gli elettori non possono revocare la postulazione
una volta fatta all'autorità competente, se non con il consenso dell'autorità
stessa.
Can.
183 - §1. Se non fu ammessa la
postulazione da parte dell'autorità competente, il diritto di eleggere ritorna
al collegio o al gruppo.
§2. Se invece la postulazione è stata ammessa, ciò sia
reso noto al postulato, che deve rispondere a norma del
[link] can. 177, §1.
§3. Chi accetta la postulazione ammessa, ottiene
immediatamente l'ufficio con pieno diritto.
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