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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO I NORME GENERALI (Cann. 1 – 6)
        • TITOLO IX GLI UFFICI ECCLESIASTICI (Cann. 145 – 196)
          • CAPITOLO II  PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO
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CAPITOLO II

 PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

Can. 184 - §1. L'ufficio ecclesiastico si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione.

§2. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell'autorità dalla quale fu conferito, l'ufficio ecclesiastico non si perde, a meno che non sia disposto altro dal diritto.

§3. La perdita dell'ufficio, che ha sortito effetto, sia resa nota quanto prima a tutti quelli cui compete un qualche diritto nella provvisione dell'ufficio.

Can. 185 - A colui, che perde l'ufficio per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata, può essere conferito il titolo di emerito.

Can. 186 - Allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti d'età, la perdita dell'ufficio ha effetto soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità.




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