Articolo 1 - La rinuncia
Can. 187 - Chiunque
è responsabile dei suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio
ecclesiastico.
Can. 188 - La
rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale
oppure con simonia, e nulla per il diritto stesso.
Can.
189 - §1. La rinuncia, perché abbia
valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità
alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e
precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni.
§2. L'autorità non accetti una rinuncia non fondata su
una causa giusta e proporzionata.
§3. La rinuncia che necessita di accettazione, se non
sia accettata entro tre mesi, manca di ogni valore; quella che non ha bisogno
di accettazione sortisce l'effetto con la comunicazione del rinunciante fatta a
norma del diritto.
§4. La rinuncia, fino a quando non abbia sortito
l'effetto, può essere revocata da parte del rinunciante; conseguito l'effetto
non può essere revocata, ma colui che ha rinunciato può conseguire l'ufficio
per altro titolo.
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