Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO I NORME GENERALI (Cann. 1 – 6)
        • TITOLO IX GLI UFFICI ECCLESIASTICI (Cann. 145 – 196)
          • CAPITOLO II  PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO
            • Articolo 1 - La rinuncia
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

Articolo 1 - La rinuncia

Can. 187 - Chiunque è responsabile dei suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio ecclesiastico.

Can. 188 - La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, e nulla per il diritto stesso.

Can. 189 - §1. La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni.

§2. L'autorità non accetti una rinuncia non fondata su una causa giusta e proporzionata.

§3. La rinuncia che necessita di accettazione, se non sia accettata entro tre mesi, manca di ogni valore; quella che non ha bisogno di accettazione sortisce l'effetto con la comunicazione del rinunciante fatta a norma del diritto.

§4. La rinuncia, fino a quando non abbia sortito l'effetto, può essere revocata da parte del rinunciante; conseguito l'effetto non può essere revocata, ma colui che ha rinunciato può conseguire l'ufficio per altro titolo.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License