Articolo 3 - La rimozione
Can. 192 - Una
persona viene rimossa dall'ufficio sia per decreto legittimamente emesso
dall'autorità competente, osservati i diritti acquisiti eventualmente dal
contratto, sia per il diritto stesso a norma del [link] can.
194.
Can.
193 - §1. Non si può essere rimossi
dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi
e osservato il modo di procedere definito dal diritto.
§2. Lo stesso vale perché dall'ufficio, che a qualcuno
è conferito a tempo determinato, uno possa essere rimosso prima dello scadere
di questo tempo, fermo restando il disposto del [link] can. 624,
§3.
§3. Dall'ufficio che, secondo le disposizioni del
diritto, viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell'autorità
competente, uno può per giusta causa essere rimosso, a giudizio della medesima
autorità.
§4. Il decreto di rimozione, per sortire effetto, deve
essere intimato per iscritto.
Can.
194 - §1. E rimosso dall'ufficio
ecclesiastico per il diritto stesso: 1) chi ha perso lo stato clericale; 2) chi
si è separato pubblicamente dalla fede cattolica o dalla comunione della
Chiesa; 3) il chierico che ha attentato al matrimonio anche soltanto civile.
§2. La rimozione, di cui ai nn. 2 e 3, può essere sollecitata
soltanto se della medesima consti da una dichiarazione dell'autorità
competente.
Can. 195 - Se
qualcuno, non però per il diritto stesso, ma per decreto dell'autorità
competente sia rimosso dall'ufficio mediante il quale si provvede al suo
sostentamento, la medesima autorità curi che gli sia assicurato il
sostentamento per un congruo periodo di tempo, a meno che non si sia provvisto
altrimenti.
|