TITOLO X
LA PRESCRIZIONE (Cann. 197 –
199)
Can. 197 - La
prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche
di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella
legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei
canoni di questo Codice.
Can. 198 - Nessuna
prescrizione ha valore, se non è fondata sulla buona fede, non solo all'inizio,
ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo il
disposto del [link] can. 1362.
Can. 199 - Non sono
sottoposti alla prescrizione: 1) i diritti e gli obblighi che sono di legge
divina naturale o positiva 2) i diritti che si possono ottenere per solo
privilegio apostolico; 3) i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente
la vita spirituale dei fedeli; 4 i confini certi e indubitati delle
circoscrizioni ecclesiastiche; 5 le elemosine e gli oneri delle Messe; 6) la
provvisione dell'ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede
l'esercizio dell'ordine sacro; 7) il diritto di visita e l'obbligo di obbedienza,
con la conseguenza che i fedeli non possano essere visitati da nessuna autorità
ecclesiastica e non siano più soggetti ad alcuna autorità.
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