LIBRO II
IL POPOLO DI DIO
PARTE PRIMA
I FEDELI (Cann.
204 – 207)
Can. 204 - §1. I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a
Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi
nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo,
sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la
missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.
§2. Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo
come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di
Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.
Can. 205 - Su
questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati
che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i
vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.
Can.
206 - §1. Per un titolo particolare sono
legati alla Chiesa i catecumeni, coloro cioè che, mossi dallo Spirito Santo,
chiedono con intenzione esplicita di essere incorporati ad essa e di
conseguenza, per questo desiderio, come pure per la vita di fede, di speranza e
di carità che essi conducono, sono congiunti alla Chiesa, che già ne ha cura
come suoi.
§2. La Chiesa dedica una cura particolare ai
catecumeni, e mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce
alla celebrazione dei riti sacri, già ad essi elargisce diverse prerogative che
sono proprie dei cristiani.
Can.
207 - §1. Per istituzione divina vi sono
nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche
chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici.
§2. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali,
con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri,
riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, sono consacrati in modo speciale a Dio e
danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato,
quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene
tuttavia alla sua vita e alla sua santità.
|