TITOLO I
OBBLIGHI E DIRITTI DI TUTTI I FEDELI (Cann.
208 – 223)
Can. 208 - Fra
tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera
uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano
all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri
di ciascuno.
Can.
209 - §1. I fedeli sono tenuti
all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione
con la Chiesa.
§2. Adempiano con grande diligenza i doveri cui sono
tenuti sia nei confronti della Chiesa universale, sia nei confronti della
Chiesa particolare alla quale appartengono, secondo le disposizioni del
diritto.
Can. 210 - Tutti i
fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al
fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la
sua continua santificazione.
Can. 211 - Tutti i
fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino della
salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo.
Can.
212 - §1. I fedeli, consapevoli della
propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò
che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri
della fede o dispongono come capi della Chiesa.
§2. I fedeli hanno il diritto di manifestare ai
Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri
desideri.
§3. In modo proporzionato alla scienza, alla
competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta
anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che
riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva
restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori,
tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità della persona.
Can. 213 - I fedeli
hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni
spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti.
Can. 214 - I fedeli
hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio
rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa e di seguire un proprio
metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa.
Can. 215 - I fedeli
hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si
propongano un fine di carità o di pietà, oppure l'incremento della vocazione
cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni per il
raggiungimento comune di tali finalità.
Can. 216 - Tutti i fedeli,
in quanto partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto, secondo lo
stato e la condizione di ciascuno, di promuovere o di sostenere l'attività
apostolica anche con proprie iniziative; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi
per se stessa il nome di cattolica, senza il consenso dell'autorità
ecclesiastica competente.
Can. 217 - I
fedeli, in quanto sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita
conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all'educazione cristiana, con
cui possano essere formati a conseguire la maturità della persona umana e
contemporaneamente a conoscere e a vivere il mistero della salvezza.
Can. 218 - Coloro
che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di investigare e
di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti,
conservando il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa.
Can. 219 - Tutti i fedeli
hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello
stato di vita.
Can. 220 - Non è
lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o
violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità.
Can.
221 - §1. Compete ai fedeli rivendicare e
difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro
ecclesiastico competente a norma del diritto.
§2. I fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati
in giudizio dall'autorità competente, di essere giudicati secondo le
disposizioni di legge, da applicare con equità.
§3. I fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da
pene canoniche, se non a norma di legge.
Can.
222 - §1. I fedeli sono tenuti
all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa
disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato
e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri.
§2. Sono anche tenuti all'obbligo di promuovere la
giustizia sociale, come pure, memori del comandamento del Signore, di
soccorrere i poveri coi propri redditi.
Can.
223 - §1. Nell'esercizio dei propri
diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener
conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei
confronti degli altri.
§2. Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del
bene comune, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli.
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